Doppio cognome, spetta ai figli la decisione finale
Un genitore non può attribuire un secondo cognome al figlio indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo. A decidere se avere un secondo cognome o meno deve essere il figlio stesso. A stabilirlo è una sentenza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo che voleva attribuire il suo cognome (in aggiunta a quello materno che il minore aveva sin dalla nascita) al figlio. La Corte d’appello di Firenze aveva già rigettato la domanda per l’attribuzione del cognome paterno.
Nel caso su cui si è espressa la Cassazione, il ragazzo ora 14enne, durante la sua audizione aveva detto di non voler sostituire né aggiungere il cognome del padre a quello materno. "Ho vissuto per 12 anni con questo cognome e non voglio averne altri", aveva detto il ragazzo. Secondo i giudici, l’interesse da tutelare non è quello dei genitori, ma quello del minore. Secondo la sentenza, il diritto al nome “costituisce uno dei diritti fondamentali della persona” e la scelta deve tutelare “l’interesse del figlio a conservare il cognome originario se questo sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale”.
L’interesse principale, secondo quanto emerso dalla sentenza, è quello di “evitare un danno all’identità personale” del minore. La Cassazione, quindi, conclude che la decisione che è stata poi impugnata si era “ispirata alla tutela dell’interesse del ragazzo e all’intento di evitargli turbamento e sofferenza”.
La proposta di legge per regolamentare l'utilizzo del cognome materno e del doppio cognome è ferma da due anni al Senato. Dopo l'approvazione alla Camera del testo a prima firma della deputata Pd Laura Garavini, avvenuto più di due anni e mezzo fa, a settembre 2014, l'iter si è bloccato alla commissione Giustizia del Senato. La proposta è stata assegnata alla commissione il 18 maggio 2016 e dopo un anno è stato fissato il termine per gli emendamenti sui quali ha preso il via la discussione nel maggio del 2017. Da lì, però, la procedura si è arenata. La proposta di legge prevede che i genitori sposati possono attribuire al figlio il cognome del padre o quello della madre sulla base della loro volontà. Possono inoltre decidere di attribuire entrambi i cognomi. In caso di mancato accordo tra i genitori, si prevede di attribuire i cognomi di entrambi in ordine alfabetico. Il procedimento sarebbe valido anche per i figli di genitori non sposati e per i figli adottivi. La legge, inoltre, in caso di approvazione, prevederebbe anche il caso di riconoscimento tardivo da parte di un genitore. In tale situazione, il cognome si aggiungerebbe solo con il consenso dell'altro genitore e del figlio se almeno quattordicenne.
Nonostante l'ìter legislativo sia fermo, in materia è già intervenuta la Corte Costituzionale l'8 novembre 2016, stabilendo che in caso di accordo tra i genitori è possibile registrare il neonato con il doppio cognome. Invece, in caso di disaccordo, vige la prassi dell'attribuzione del solo cognome paterno. In seguito a questa sentenza, il ministero dell'Interno ha diffuso una circolare con la quale si dà indicazione ai comuni di applicare quanto stabilito dalla Corte Costituzionale. “Con la pronuncia viene rimossa dall'ordinamento la preclusione, implicita nel sistema di norme deliberate dalla Corte Costituzionale, della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno. L'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione”, si legge nella circolare.