Deliveroo condannata per condotta antisindacale. La CGIL: “Violati i diritti dei rider”
Deliveroo, una delle società leader nel settore della consegna di cibo, è stata condannata dal Tribunale di Firenze per condotta antisindacale. La Giudice Anita Maria Brigida Davia ha riconosciuto il dovere di applicazione dello Statuto dei Lavoratori anche ai riders, confermando inoltre la tesi della CGIL fiorentina, che ha promosso la causa: l'accordo UGL-Assodelivery è un accordo truffa, siglato senza il consenso dei lavoratori e soprattutto contro i loro interessi. "Da oggi Deliveroo non potrà più fare quello che vuole sul territorio fiorentino, da oggi non si potrà più dire che combattere sui luoghi di lavoro è inutile, da oggi anche i lavoratori di Deliveroo avranno riconosciuti quei diritti che dovrebbero spettare a tutti i lavoratori", ha commentato Yiftalem Parigi, del Nidil CGIL, dando merito alla coppia di avvocati composta da Maria Matilde Bidetti e Carlo De Marchis, "che hanno deciso di combattere con noi una battaglia che molti reputavano già persa".
Il ricordo contro Deliveroo è stato presentato il 25 febbraio scorso da Filcams, Nidil e Filt Cgil, che hanno accusato la società di condotta antisindacale in particolare per "aver omesso di fornire alle organizzazioni sindacali ricorrenti l’informativa prevista dall’art 6 CCNL terziario Distribuzione e Servizi e dal Dlvo 25/07 in relazione alla decisione di risolvere anticipatamente tutti i contratti in essere con i riders nell’ottobre 2020, omettendo in tal
modo anche la successiva fase di consultazione; aver omesso, in relazione alla suindicata decisione, le procedure di informazione e consultazione previste dalla l. 223/91; aver posto in essere una illegittima attività di promozione, agevolazione e sostegno ai sensi dell’art. 17 della legge 20 maggio 1970 n. 300 in favore della organizzazione sindacale Ugl Rider con conseguente danno dei sindacati ricorrenti, tramite l’improvvisa risoluzione di tutti i rapporti di lavoro in essere al fine di condizionare la prosecuzione dei rapporti all’ accettazione dell’unico contatto firmato da Assodelivery con UGL Rider".
Il messaggio di Deliveroo ai lavoratori
Secondo la giudice Davia – come si legge nella sentenza di condanna – "è pacifico che la società convenuta, successivamente all’avvenuta stipula di un CCNL con UGL per il tramite dell’associazione di categoria Assodelivery, abbia proceduto nel corso del mese di ottobre 2020 ad inviare a tutti i ciclofattorini la seguente comunicazione: ‘Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre, a partire dal giorno 3 novembre non potrai più consegnare con Deliveroo poiché non sarà più conforme alla legge. Se non desideri continuare a consegnare con Deliveroo secondo i termini previsti dal CCNL, questa email costituisce il preavviso formale della risoluzione del tuo attuale contratto che terminerà il giorno 2 novembre 2020'". Secondo la giudice "tale comunicazione (astrattamente idonea a risolvere tutti i rapporti di lavoro in essere con i ciclofattorini) non è stata preceduta da alcuna attività di informazione e confronto con i sindacati", cosa che Deliveroo avrebbe dovuto fare contando su più di 50 dipendenti.
Per la giudice "l’attività dei ciclofattorini di Deliveroo rientra appieno nella nozione comunitaria di ‘worker', ‘lavoratori'". Per questo il loro licenziamento avrebbe dovuto rispettare le procedure previste dalla lelle 223/91, "compresa quindi la comunicazione preventiva per iscritto (in mancanza di rsa o rsu) alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”. Cosa che Deliveroo non avrebbe fatto.
Il contratto Assodelivery e il "sindacato di comodo" UGL
Secondo la Cgil l'imposizione a tutti i fattorini del contratto Assodelivery con UGL Rider "avrebbe il carattere dell’antindacalità attesa la natura di ‘sindacato di comodo' della suddetta UGL". La giudice ha definito l'assunto fondato per la vicinanza del sindacato alle posizioni dell'azienda elencando una serie di ragioni. Tra queste "l’omissione di qualunque forma di confronto tra il sindacato e i riders; l’assenza di vertenze collettive o individuali portate avanti da UGL in favore dei riders; il contenuto del contratto sottoscritto, che sostanzialmente riproduce la disciplina prevista nei contratti predisposti dalla odierna convenuta, (salvo le maggiorazioni previste per il lavoro notturno e festivo) e che, per la sua ritenuta non corrispondenza ad una tutela effettiva dei lavoratori, ha portato alla esclusione (con 87 voti a favore e 4 contro) dell’UGL dal Comitato Economico e Sociale Europeo". Secondo la giudice "si tratta di elementi univoci e concordanti a favore della natura non rappresentativa del sindacato e della natura discriminatoria dei privilegi concessigli, non giustificati dalla forza contrattuale del sindacato stesso.