Cos’è la semilibertà concessa ad Alberto Stasi: quando starà fuori dal carcere e quando dovrà rientrare

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La decisione è arrivata questa mattina, a pochi giorni dall’udienza dello scorso 9 aprile, durante la quale la Procura generale – rappresentata dalla sostituta pg Valeria Marino – aveva chiesto il rigetto dell’istanza o, in subordine, un rinvio per valutare più approfonditamente il contenuto di un’intervista televisiva concessa dal detenuto a Le Iene durante un permesso premio e senza l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza.
Malgrado le riserve espresse dalla Procura, il collegio giudicante ha ritenuto che quell'episodio non fosse sufficiente a compromettere l’esito positivo della relazione di osservazione sulla condotta di Stasi. Fondamentale, secondo i giudici, è stato "il rigoroso e costante rispetto delle regole" da parte dell’ex studente della Bocconi, sia all’interno del carcere sia nell'ambito dei benefici penitenziari di cui già gode.
Nel provvedimento si sottolinea come il "tenore pacato" dell’intervista non sia stato in contrasto con il percorso rieducativo intrapreso. Un comportamento ritenuto quindi coerente con l’evoluzione del detenuto, che da tempo lavora all’esterno dell’istituto penitenziario e vede ora avvicinarsi sempre più la fine della pena, prevista per il 2028 tenendo conto anche degli sconti già maturati.
Stasi dovrà tornare in carcere la sera
Con la concessione della semilibertà Alberto Stasi potrà stare fuori dal carcere per gran parte del giorno non solo per l'attività lavorativa, ma anche, come prevedono le norme, per attività istruttive e di reinserimento sociale. Dovrà tornare a Bollate la sera per dormire e gli orari, comunque, saranno indicati nelle prescrizioni.
Cos'è la semilibertà e a quali detenuti si applica
La semilibertà, infatti, è una misura alternativa alla detenzione prevista dall’ordinamento penitenziario italiano, disciplinata principalmente dall’articolo 48 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Legge sull’Ordinamento Penitenziario). Essa è concessa dal Tribunale di Sorveglianza, sulla base di una valutazione individuale. Questo regime consente al detenuto che ne beneficia di "uscire dal carcere per svolgere attività lavorative, formative o comunque utili al reinserimento sociale", rientrando però in istituto durante le ore notturne o nei tempi stabiliti.
Secondo la legge, il regime della semilibertà è destinato ai detenuti in esecuzione di pena, anche minorile, che soddisfino determinati requisiti di condotta e pericolosità sociale. La misura è volta a favorire il graduale reinserimento sociale del detenuto, preparandolo al ritorno in libertà. Il beneficiario può uscire di giorno per lavorare, studiare, partecipare a corsi o svolgere attività socialmente utili; deve però rientrare la sera in istituto. La norma, infine, prevede che la semilibertà possa essere revocata in caso di violazione delle prescrizioni o comportamenti che compromettono gli scopi del trattamento.
La semilibertà soddisfa uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana, secondo la quale – all'articolo 27 – "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".