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Cosa succede ora a Rosa Bazzi e Olindo Romano dopo il no al nuovo processo

Daniele Bocciolini, avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, ha spiegato a Fanpage.it cosa succede ora a Rosa Bazzi e Olindo Romano dopo la sentenza di inammissibilità dell’istanza di revisione del processo: “Allo stato non cambia nulla”.
Intervista a Daniele Bocciolini
avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, Consigliere Pari Opportunità e Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 
A cura di Ida Artiaco
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Olindo Romano e Rosa Bazzi
Olindo Romano e Rosa Bazzi

È arrivata oggi l'attesa decisione dei giudici della Corte d'Appello di Brescia circa l'istanza di revisione della sentenza del processo relativo alla strage di Erba: è inammissibile. Non ci sarà dunque nessun nuovo processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, già condannati in via definitiva all'ergastolo per gli omicidi del 2006.

Ma cosa succederà adesso? I difensori della coppia hanno già fatto sapere che ricorreranno in Cassazione. Ma, nel frattempo, cosa faranno Rosa Bazzi e Olindo Romano? A queste domande ha risposto a Fanpage.it Daniele Bocciolini, avvocato penalista, esperto in diritto penale minorile e Scienze Forensi, Consigliere Pari Opportunità e Commissione Famiglia e Minori dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Avvocato Daniele Bocciolini
Avvocato Daniele Bocciolini

Poco fa c'è stata la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di revisione del processo per la strage di Erba. Cosa significa?

"Occorrerà leggere le motivazioni. Ma essendo stato dichiarata inammissibile significa che la richiesta di revisione non ha superato nemmeno il primo vaglio previsto perché manifestamente infondata o perché priva dei presupposti necessari. Nel caso di specie, la difesa ha fatto un grande lavoro ma probabilmente non è stato ritenuto sussistente dai giudici il presupposto principale per la revisione. Difatti, ai sensi dell’art. 631 del codice di procedura penale, gli elementi in base di quali si chiede la revisione devono – a pena di inammissibilità della domanda – essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. Devono essere elementi “nuovi”, non una mera rivisitazione delle prove già acquisite e soprattutto devono avere una forza tale da scardinare il giudicato penale.

Difatti, la revisione, istituto ultimamente molto in uso sopratutto nei processi mediatici, non è un quarto grado di giudizio ma un mezzo di impugnazione straordinario che può essere presentato una volta esauriti i mezzi di impugnazione ordinari in qualsiasi momento dal condannato se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto. Si tratta di un mezzo di impugnazione che molto raramente viene accolto".

Cosa succede ai coniugi Romano?

"Per i coniugi Romano allo stato non cambia nulla. Per il nostro ordinamento sono loro i responsabili della strage di Erba al di là di ogni ragionevole dubbio. Ogni diversa lettura al momento rappresenterebbe un’aberrazione sotto il profilo giuridico. Continueranno a scontare la pena alla quale sono stati condannati ed essendo stata dichiarata inammissibile l’istanza di revisione da loro presentata, potranno essere anche condannati al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da definire, fino a 2.065 euro. Questa sanzione è stata introdotta proprio per dissuadere il condannato a presentare richieste di revisione pretestuose".

Gli avvocati hanno già fatto sapere che ricorreranno in Cassazione. Quali gli scenari possibili?

"Sicuramente avverso questa ordinanza di inammissibilità, i difensori potranno presentare ricorso per cassazione entro il termine di 45 giorni dal deposito delle motivazioni. Il ricorso dovrà avere ad oggetto proprio la motivazione offerta a sostegno dell’inammissibilità. In questo caso, se il ricorso è accolto, e quindi la Corte di Cassazione non ha rilevato profili di inammissibilità, la corte rinvia il giudizio di revisione ad una Corte di Appello diversa da quella che ha deciso che il ricorso doveva ritenersi inammissibile".

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