La crescita dei contagi da Covid-19 è esponenziale, così come quella dei malati da trattare in terapia intensiva, con il rischio di mandare al collasso l’intero sistema sanitario. La decisione del governo è allora l’estensione delle misure di cautela alla Lombardia e ad altre province interessate dall’emergenza coronavirus. Il nuovo decreto ricalca il provvedimento dedicato ai comuni del focolaio nel lodigiano, ma c’è una novità che si scontra con il tessuto produttivo della nuova area soggetta a restrizioni, ben più ampia dell’originaria: una novità che riguarda i lavoratori e i loro diritti.
Il tentativo di ridurre il contagio passa dalla raccomandazione di evitare contatti sociali: sospese quindi attività sportive, culturali, teatrali, chiusi asili e scuole, prescrizioni per il rispetto di distanze e norme igieniche nei locali aperti al pubblico. E il lavoro?
L’esigenza di evitare assembramenti e ridurre la circolazione delle persone viene affrontata anche cercando di ridurre gli spostamenti della forza lavoro, come si legge all'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto.
si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
Nel primo decreto dell’emergenza coronavirus si puntava sullo smart working: si allargava infatti la possibilità di applicazione del lavoro agile a qualunque dipendente, a prescindere dagli accordi individuali e dalla contrattazione collettiva. Questa misura è confermata anche dal nuovo decreto (il citato art. 2, co. 1 lett. r), che però aggiunge, sia per la zona soggetta a restrizioni, sia per l'intero territorio nazionale, un'altra soluzione, che pesa sui lavoratori.
L’assenza al lavoro non viene infatti giustificata da provvedimenti dell’autorità, dunque, in termini giuridici, da cause di forza maggiore che provocano ritardo o impossibilità di adempimento contrattuale, ma attraverso le ferie dei dipendenti: si raccomanda infatti ai datori di lavoro di promuoverne la fruizione.
Le ferie, così come il congedo ordinario, sono un diritto: l’articolo 36 della Costituzione è chiaro nel prevedere riposi settimanali e annuali, retribuiti, a cui il lavoratore non può rinunciare. La funzione delle ferie è infatti il recupero delle energie psico-fisiche, per preservare l’integrità del lavoratore, valore non negoziabile nelle dinamiche di mercato.
Le misure di cautela contro il contagio da Covid-19 sono scelte necessarie e onerose: il peso delle rinunce economiche e sociali dovrebbe però essere condiviso tra Stato, imprenditori e lavoratori. Anticipando le ferie dei dipendenti, invece, si addossa sul solo contraente debole del rapporto il prezzo di queste restrizioni, impedendo ai lavoratori di godere del diritto al riposo in maniera genuina per la restante parte dell’anno lavorativo.