Le assenze dal lavoro ai tempi del Coronavirus: quando sono giustificate
Una delle misure prese per affrontare in Italia l'epidemia del coronavirus, dopo i due focolai esplosi in Veneto e Lombardia, è quella del telelavoro per i dipendenti che hanno la possibilità di svolgere le loro mansioni da remoto. Ma in quali casi è possibile assentarsi dal lavoro?
Le assenze dal lavoro per ordinanza, sospensione dell'attività aziendale o quarantena sono giustificate e retribuite o grazie al ricorso alla cassa integrazione o, nel caso della quarantena, alla malattia, mentre non sono giustificate le assenze dall'ufficio per semplice paura del contagio. Come spiega la Fondazione studi consulenti del lavoro in un approfondimento sull'epidemia – in cui ipotizzando alcune situazioni che potrebbero realizzarsi nel rapporto di lavoro nei territori interessati dal virus – se un dipendente si assenta di sua iniziativa per timore di contrarre il virus può anche essere licenziato.
L'assenza dal lavoro per ordine della pubblica autorità
Il decreto legge ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19', varato il 23 febbraio dal governo, "ha incrementato le occasioni in cui le attività lavorative possono essere particolarmente condizionate da interventi di pubbliche autorità. Se l'assenza dal lavoro è a causa dell'ordine della pubblica autorità che impedisce ai lavoratori di uscire di casa si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che resterà a casa ma con la retribuzione pagata. È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l'emanazione di un provvedimento normativo che preveda la cig", spiegano i Consulenti nell'approfondimento.
Come funziona lo smart working
Sarà possibile per le aziende chiedere lo smart working ai propri dipendenti senza il preventivo accordo scritto fra le parti. Il ‘lavoro agile', ai sensi della legge n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di lavoro. Di solito non è richiesto alcun accordo sindacale, mentre è necessario almeno un accordo ‘one-to-one', siglato fra azienda e lavoratore, e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale istituzionale del ministero del Lavoro. Grazie al dpcm emanato il 23 febbraio 2020, e relativo alle misure da adottare per contenere il contagio nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, non sarà necessario il preventivo accordo scritto fra le parti, ricordano i Consulenti.
L'assenza dal lavoro per chi viene da aree ‘a rischio'
Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus rientra anche la sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell'area interessata, anche nei casi in cui le stesse si svolgano fuori dal comune o dall'area indicata. "In questi casi – spiegano i Consulenti – è di tutta evidenza l'assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore". Permane quindi il diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, "rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell'accesso a trattamenti di Cig".
L'assenza per quarantena stabilita da presìdi sanitari
Se si è invece in quarantena stabilita dai presìdi sanitari il contratto di lavoro stabilisce le modalità di gestione dell'evento che, comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o interventi. Il lavoratore è da considerarsi sottoposto a trattamento latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo quanto prevede la legge nei casi di assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.
La quarantena volontaria
In caso di assenza dal lavoro per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi, pur non avendo sintomi palesi di contagio, perché magari hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, la situazione è disciplinata come le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo, perché può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d'urgenza.
Quando un'assenza è ingiustificata
Invece un'assenza determinata dal semplice paura di essere contagiati, senza che vi sia alcuno dei requisiti che abbiamo elencato sopra, "non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione", spiegano i Consulenti. In quest'ultimo caso si tratterebbe di un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.