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Conguaglio della luce non corrispondente al vero? Il cittadino può contestarlo

In caso di conguaglio eccessivo della luce il cittadino può contestare la bolletta. L’utente può inviare una diffida scritta con raccomandata, tentare una conciliazione tra le parti o avviare una causa in tribunale.
A cura di Maurizia Marcoaldi
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Pagare le bollette non è mai un piacere, a maggior ragione se il conguaglio della luce è così salato da essere ingiustificato. Il cittadino però interessato dal disservizio, una volta constatato che il calcolo non è stato fatto correttamente, può contestare la bolletta dell’energia elettrica.

Va innanzitutto ricordato che, per legge, la lettura del contatore della luce va fatta almeno una volta l’anno per calcolare il conguaglio. A eseguire la procedura, presso il domicilio dell’utente, deve essere un delegato della società. Qualora la lettura non venisse fatta e arrivasse un conguaglio eccessivo, l’utente può contestare la bolletta e chiedere a un giudice di annullarla.

Inoltre nel caso di conguaglio salato, conviene sempre pagare la bolletta per evitare così che venga effettuata un’interruzione della fornitura di energia elettrica. L’utente, una volta ricevuta una bolletta salata, dovrà verificare lui stesso i calcoli sbagliati e pagare comunque la cifra che ritiene dovuta, entro la data di scadenza fissata, compresa di Iva e darne poi comunicazione all’operatore. Insomma il cittadino pagherà non quello che viene richiesto, ma la somma relativa ai calcoli fatti. Qualora il fornitore pretendesse l’intero importo e, in mancanza del versamento per intero, decidesse di sospendere la fornitura di gas, allora l’utente potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria e chiedere un provvedimento cautelare di urgenza per riavere l’attivazione del servizio di energia elettrica. Quello che però deve essere chiaro al cittadino è come effettivamente viene calcolato il costo dell’energia elettrica.

Come calcolare il costo dell'energia elettrica

Innanzitutto esiste il consumo stimato dell’energia elettrica, ossia un calcolo fatto dalla società sulla base dei consumi rilevati automaticamente prendendo come riferimento quelli effettuati dall’utente nei mesi precedenti. Oltre al consumo stimato, il fornitore dovrà poi effettuare almeno una volta all’anno la lettura del contatore, obbligatoria per legge. Il conguaglio della luce sarà quindi dato dalla differenza tra quello che è stato fatturato e quello che effettivamente è stato consumato. Va inoltre precisato che l’utente ha il diritto di sapere i criteri attraverso i quali vengono calcolati i suoi consumi e a informare il cliente su questo aspetto deve essere proprio il gestore del servizio.

In caso di bolletta salata, come contestare il conguaglio

Per contestare il conguaglio il cittadino può inviare una diffida scritta con raccomandata a./r. Nel documento l'utente deve indicare le ragioni del reclamo, i dati dell’utenza, riscontrabili in bolletta, e l’importo che vuole contestare. Una volta ricevuta questa raccomandata, il fornitore avrà 40 giorni per dare una risposta. In caso di accoglimento della richiesta, la società deve restituire la somma pagata in eccesso entro 90 giorni. Il gestore può restituire la somma tramite accredito sulla bolletta della luce, bonifico bancario o assegno circolare. Se il gestore non dovesse effettuare entro 90 giorni la restituzione, allora dovrà pagare un’indennità da 20 a 60 euro a seconda dell’entità del ritardo. In specifico: 20 euro se il rimborso viene fatto tra il 90esimo e 180esimo giorno; 40 euro se avviene entro il 270esimo giorno; 60 euro se invece si va oltre i 270 giorni.

In caso invece di mancata risposta da parte del gestore il cliente ha tre possibilità per contestare il conguaglio. Innanzitutto l’interessato può segnalare il problema all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, presso lo sportello per il consumatore con sede a Roma. In questo caso però l’Autorità potrà solo sanzionare l’operatore, ma non obbligarlo a restituire la somma pagata in eccesso. Ricordando che il termine di prescrizione della bolletta è di 5 anni, come seconda via l’utente può tentare la conciliazione tra le parti rivolgendosi, ad esempio, all’associazione dei consumatori. Infine la terza possibilità è la denuncia in tribunale: fino a 2.550 euro sarà un giudice a occuparsi del caso, mentre per bollette inferiori a 1.100 euro il consumatore non dovrà necessariamente rivolgersi a un avvocato.

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