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Concorso scuola 2016, il Consiglio di Stato: “Riapritelo per i dottori di ricerca”

Secondo il giudice amministrativo, il titolo dei dottori di ricerca va equiparato a quello dei prof abilitati, finora ammessi solo a fare supplenze. In realtà he hanno crediti formativi tre volte superiori a quelli di chi ha l’abilitazione all’insegnamento.
A cura di Biagio Chiariello
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Il concorso scuola 2016 deve  includere anche i dottori di ricerca. A richiederlo è una sentenza del Consiglio di Stato, che ha accolto (con riserva) il ricorso di oltre duecento “Ph.D” che erano stati esclusi dal concorsone della scorsa primavera perché non in possesso dell’abilitazione. La decisione dei giudici amministrativi rischia di creare un nuovo ostacolo al concorso bandito quest’anno (165mila partecipanti), il cui iter sta procedendo a passo di lumaca: gli scritti si sono tenuti a maggio, gli orali in estate; le graduatorie sono state approvate e alcuni dei vincitori già assunti per l’inizio dell’anno scolastico. Ma ora il Miur dovrà predisporre delle prove suppletive per i candidati che hanno presentato il ricorso accolto. Se passeranno il concorso verranno probabilmente assunti in sovrannumero visto non potranno essere tolte le cattedre già assegnate.

Scondo la normativa italiana, il dottore di ricerca è un “titolo valutabile soltanto in ambito accademico” quindi formalmente non è un’abilitazione all’insegnamento, al contrario invece di ha svolto Tfa, Pas, Ssis o altri canali ufficiali. Il ricorso appena accolto dal Consiglio di Stato, però, ipotizza un’equiparazione tra dottorato e abilitazione, facendo dei raffronti specifici in particolare con la formazione dei Pas, i Percorsi abilitanti speciali con cui ci sarebbe più di un’analogia: l’unica vera differenza risiede nel tirocinio, che però i dottorandi non avrebbero la possibilità di svolgere in quanto impegnati all’università. C’è di più: i crediti formativi universitari di un ‘dottore di ricerca' sono tre volte superiori (145 contro 45) di quelli necessari per avere il Pas. Secondo i giudici, “la questione relativa all’equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione appare non manifestamente infondata”, e quindi “l’istanza va accolta in via cautelare”. Pertanto “va disposta l’ammissione con riserva degli appellanti a prove suppletive, da predisporre e da svolgere nel più breve tempo possibile”.

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