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Come disdire senza penalità e costi un contratto di gas, telefono o energia elettrica

In molti casi i consumatori hanno diritto a recedere i contratti stipulati con gli operatori del mercato telefonico, del gas, dell’energia elettrica e di altri settori entro 14 giorni, senza alcuna penalità e senza dover fornire spiegazioni, soprattutto nei casi in cui l’accordo venga stipulato telefonicamente, via internet o tramite operatori che si presentano a casa dell’utente.
A cura di Stefano Rizzuti
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Può capitare a tutti di stipulare un contratto per via telefonica, o tramite internet o facendosi convincere da qualche operatore che si presenta a casa dei consumatori per una firma per il passaggio da un fornitore di servizi (che siano telefonici, del gas, di energia elettrica o altro ancora) ad un altro. I consumatori hanno diritto a recedere dal contratto, nel caso in cui non siano convinti di quello sottoscritto, entro 14 giorni. Ma come si può disdire il contratto? E in quali casi è possibile o non è possibile farlo?

I contratti sottoscritti telefonicamente o via internet hanno piena validità, ma questo non vuol dire che l’utente non possa cambiare idea. Questi contratti sono validi anche se non c’è la firma dell’utente: si può quindi considerare valido il contratto nei casi in cui è specificamente prevista questa possibilità, possibile solo per sottoscrizioni avvenute telefonicamente o via internet.

Gli utenti possono avvalersi del diritto di recesso esercitabile entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Gli utenti hanno diritto a esercitare il ripensamento e possono quindi disdire il contratto anche senza fornire spiegazioni. A difesa dell’utente ci sono alcuni regolamenti: il Codice del consumo, il Codice delle comunicazioni elettroniche e il Regolamento di disciplina delle forniture di servizi di comunicazione elettronica dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (Agcom).

Gli operatori che stipulano il contratto hanno l’obbligo informativo e di trasparenza ed entrambi devono risultare nella documentazione fornita all’utente. Se questo principio non viene rispettato il contratto può essere invalidato. Per difendere i suoi diritti in casi come questi, l’utente può rivolgersi alle associazioni di consumatori o a un legale per verificare che siano state rispettate tutte le norme.

In caso di acquisti o contratti stipulati online o telefonicamente, i consumatori possono avvalersi di diritti supplementari. In generale, comunque, il consumatore può avvalersi del diritto di recesso ad nutum, ovvero senza fornire alcuna spiegazione quando decide di interrompere il contratto.

Come disdire il contratto

Il sistema accettato da tutti gli operatori per disdire il contratto è l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno entro 14 giorni dalla sottoscrizione, all’interno della quale viene fornita una comunicazione scritta. È possibile anche inviare il modulo (in molti casi già predisposto dalle compagnie) tramite la posta elettronica e il fax: ma in questi casi è comunque necessario confermare la comunicazione con una raccomandata entro le 48 ore successive.

All’interno della raccomandata è necessario riportare i propri dati, quelli relativi all’ordine o agli acquisti effettuati, la comunicazione con cui si intende recedere il contratto, e in alcuni casi anche l’intimazione a restituire il prezzo pagato (quando questo è avvenuto) entro 30 giorni.

Il diritto di ripensamento è valido per i contratti dell’energia elettrica e per il gas quando il contratto è stato firmato fuori dalla sede o dagli uffici commerciali del fornitore. Vale, quindi, quando viene stipulato in una casa, in un centro commerciale, via internet o via telefono. È comunque consigliabile rivolgersi all’operatore che ha stipulato il contratto per conoscere eventuali ulteriori modalità per recedere: per esempio alcune aziende danno la possibilità di interromperlo entro 14 giorni attraverso il proprio sito internet con alcuni moduli già predisposti.

Quando non si può accedere al diritto di ripensamento

La disciplina del diritto di ripensamento non si può applicare a tutti i casi di contratto. Non vale per: servizi finanziari; fornitura di prodotti alimentari; costruzione, vendita o locazione di immobili; giornali, periodici e riviste; servizi di scommesse o lotterie; prodotti audio-video o software sigillati aperti dal consumatore; beni personalizzati; beni o servizi il cui prezzo è legato ai tassi del mercato finanziario.

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