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“Cognome dei padri ai figli è una scelta patriarcale, basta disparità”: la decisione della Consulta

La prevalenza del cognome del padre in caso di disaccordo tra i genitori mette in discussione il principio costituzionale di parità tra uomo e donna. A dirlo è la Consulta che è intervenuta su un caso posto davanti al Tribunale di Bolzano con un’ordinanza depositata oggi in cui si ricorda che in assenza di accordo prevale il cognome paterno.
A cura di Chiara Ammendola
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L'attuale sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli "è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia", e di "una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". È quanto scrive la Consulta nell'ordinanza con la quale ha sollevato la questione sulla legittimità costituzionale dell'articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola l'assegnazione ai figli del solo cognome paterno.

L’ordinanza n.18 depositata oggi è di fatto la risposta a un dubbio ben preciso, ovvero se quello sul cognome da dare al figlio può rimediare alla disparità fra i genitori se, in mancanza di accordo, prevale comunque quello del padre. La vicenda nasce dal Tribunale di Bolzano che ha chiesto di dichiarare incostituzionale la norma “là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno”. La Consulta però è andata oltre, rimettendo a se stessa la questione di legittimità dell’articolo 262, perché “qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno“. In questo modo, però, verrebbe riconfermata “la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte che ha più volte invitato il legislatore a intervenire“.

Nell’ordinanza, la Corte ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza per ricordare che – al di là di come sono poste le questioni di legittimità costituzionale – ciò “non può impedire al giudice delle leggi l’esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite”.

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