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Cassazione: la “leccata repentina” al viso è violenza sessuale

Un anno e tre mesi di reclusione per un commerciante che ha commesso una “singolare” aggressione nei confronti di una concorrente in affari. Al culmine di una lite l’uomo, oltre a minacciare la donna, le aveva palpato i seni e le aveva dato una “leccata repentina” nella zona che va dal mento al naso.
A cura di S. P.
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Come già stabilito per la pacca sul sedere, anche la “leccata repentina” sul viso è violenza sessuale. Lo dice la Corte di Cassazione, che ha confermato, con la sentenza 35591 depositata dalla Terza sezione penale, la condanna a un anno e tre mesi di reclusione nei confronti di un commerciante di Pescara. Al culmine dell'ennesima lite avvenuta in pieno giorno su un marciapiede, davanti a più testimoni, l'uomo oltre a minacciare una concorrente in affari di ammazzarla e di farle chiudere l'attività, le aveva palpato i seni e le aveva dato una “leccata repentina” nella zona che va dal mento al naso. Inutile per l’imputato negare di aver sferrato quell’aggressione per soddisfare un istinto sessuale ma solo per umiliare la rivale (tesi avvalorata dal fatto che la discussione era avvenuta sotto gli occhi dei rispettivi partner): la giustificazione non è stata “accettata”.

La decisione della Cassazione – Per i giudici la manifestazione chiara di dissenso della donna (che aveva intimato all'uomo “non ti permettere”) e la costrizione nel subire atti invasivi e lesivi della libertà sessuale contro la sua volontà su zone erogene del corpo rende irrilevante il fine della concupiscenza. Ad avviso della Suprema Corte va punito anche l'uso di “una qualsiasi energia, anche di ridottissime proporzioni, prodotta dal movimento corporeo che attinge una persona senza consenso o a sua insaputa per impedirne il dissenso”, come nel caso della leccata “fraudolenta”.

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