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Cassazione conferma giudizio d’appello: spese per trattamenti estetici a carico del padre

Il padre si era rifiutato di pagare le spese per i trattamenti estetici della figlia e per l’iscrizione nella scuola privata, obiettando che si trattava di spese di mantenimento, condivise quindi con la ex consorte.
A cura di Redazione
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Le spese di mantenimento della figlia erano state divise equamente tra i due genitori, ma l'eliminazione dei peli superflui, secondo quanto deliberato dalla corte d'appello e confermato ora dalla Cassazione, hanno quel carattere di straordinarietà che fanno rientrare l'esborso tra i doveri del genitore non affidatario. È questo l'esito di un iter processuale iniziato nel 2012. Oggetto della controversia erano non solo i trattamenti estetici, ma anche l'iscrizione della figlia in una scuola privata, che garantiva orari di frequentazione più in linea con i tempi di lavoro della madre, a cui la piccola era stata affidata in fase di separazione.

Nel 2014 il tribunale di primo grado si era espresso a favore del padre, ma il processo è andato avanti e nel 2015 in appello, "una volta acclarata la necessità o utilità della spesa e il suo carattere straordinario", ha ribaltato la sentenza, condannando il genitore al pagamento di cinquemila euro. All'interno di questa somma, non solo la "restituzione" delle spese estetiche e scolastiche non pagate in prima battuta, ma anche quelle legali. Nella sentenza della Corte d'appello si rileva inoltre che il padre "non aveva in alcun modo comprovato l’ipotetica inutilità delle spese in questione, essendosi limitato ad una generica contestazione al riguardo".

Si va avanti in Cassazione, che ha ora confermato la sentenza in appello e chiuso definitivamente la controversia legale. Nella sentenza delle Cassazione si sottolinea inoltre il carattere di eccezionalità dei trattamenti estetici, tali da doversi ritenere esterni alle spese di mantenimento condivise da entrambi i genitori: "la Corte d’appello ha accertato che si trattava di spese per trattamenti estetici necessari a rimuovere la peluria sul viso della ragazza, anomala per un soggetto di sesso femminile e fonte di notevole imbarazzo". Il fatto che entrambe le spese, quella estetica e quella relativa all'insegnamento nella scuola privata, non fossero state preventivamente regolate nella sentenza di divorzio è dovuta al fatto che si tratta "di esborsi non prevedibili al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre – spiega la Cassazione -. Talché, una volta accertatane la natura di spese straordinarie ed utili alla figlia, il padre è da considerarsi senz’altro tenuto a corrispondere all’altro genitore la quota di sua spettanza".

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