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Buoni pasto, al via le nuove regole per utilizzarli

Entra in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce nuove norme per usufruire dei buoni pasto. Da domani ticket cumulabili e spendibili in un numero di attività commerciali più ampio.
A cura di Maurizia Marcoaldi
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Da domani, 9 settembre, entreranno in vigore nuove norma per usufruire dei buoni pasto. Il cambiamento era stato annunciato ad agosto con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico volto ad estendere il loro utilizzo. Con le nuove regole i buoni pasto saranno spendibili in più attività e diventeranno cumulabili. Fino a oggi si poteva utilizzare un solo ticket al giorno, mentre da domani saranno spendibili fino a otto buoni pasto al giorno. Oltre alla cumulabilità giornaliera, si potrà utilizzare "lo strumento", anche in agriturismi, mercatini e attività di ittiturismo. Insomma i buoni pasto saranno in uso in altri ambiti e non solo, come già previsto, nella grande distribuzione di ristoranti, bar e tavole calde.

Come si legge nel Decreto: "Il buono pasto non è cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare". Invariata, però, la norma che ne vieta la cedibilità: "non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare. Sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale".

Come deve essere il ticket per essere utilizzabile

Per usufruire del servizio è necessario però che il buono pasto in forma cartacea abbia "il valore facciale espresso in valuta corrente"; "il termine temporale di utilizzo";"il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro"; e "uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato".

Per quelli in forma elettronica, fondamentale invece "la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell’esercizio convenzionato; "assolto l’obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto se associato un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso".

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