Bonus bebè, cosa fare se è stato sospeso il pagamento e come recuperare le mensilità arretrate
In attesa di notizie sul possibile rinnovo del bonus bebè anche per il 2018, i neo-genitori possono trovarsi di fronte al caso in cui hanno presentato domanda per gli anni 2015/2016 ma non hanno ottenuto alcune mensilità del buono. Alcuni utenti hanno visto accettarsi la loro domanda ma, pur avendo mantenuto i requisiti anche nel 2017, hanno subito una sospensione dell’erogazione mensile. Come mai? A dare la risposta è l’Inps che in una recente circolare spiega che “per continuare a ricevere il beneficio è necessario rinnovare ogni anno l’Isee”, modello della dichiarazione indispensabile per avere accesso al bonus bebè.
“Se ancora non l’hai fatto affrettati a presentare la Dsu (utile al rilascio dell’Isee) per l’anno in corso – è l’invito dell’Inps attraverso il suo canale Facebook – entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017 per ricevere le mensilità arretrate”. In caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica), necessaria per formulare l’Isee, la domanda per il bonus bebè decadrà. In tal caso, pur potendo presentare una nuova domanda nel 2018 non si potranno “recuperare le mensilità del 2017”. Sempre su Facebook, si spiega ancora: “Tutte le Dsu hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate: per continuare a ricevere i benefici richiesti vi invitiamo a presentare una nuova Dsu dal 1° gennaio 2018”.
Nella circolare si spiega con maggiore precisione la questione: “Molti utenti, avendo presentato domanda di assegno per gli anni 2015/2016, non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu), utile al rilascio dell’Isee per l’anno 2017. Ciò ha comportato per questi ultimi la sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso. Per riprendere il pagamento delle mensilità è necessario che gli utenti che avevano in pagamento l’assegno nel 2016 presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017”.
L’Inps fornisce quindi un esempio per chiarire le possibili casistiche. Il riferimento è a una famiglia il cui figlio è nato nel maggio del 2016. Si ipotizza che “l’utente abbia presentato la Dsu a giugno 2016 e la domanda di assegno a luglio 2016. L’utente, in presenza di tutti i requisiti di legge, percepisce l’assegno fino a dicembre 2016”. Viene poi presa in considerazione la possibilità che l’utente non abbia ancora presentato la Dsu per il 2017 e quindi l’erogazione mensile del bonus è stata sospesa. In questo caso sono possibili due casi esemplificativi.
Nel primo caso, “l’utente presenta la Dsu entro il 31 dicembre 2017: la domanda sospesa viene riattivata e quindi riprende l’erogazione dell’assegno dal mese successivo alla presentazione della Dsu, con pagamento anche delle mensilità 2017 arretrate. La Dsu presentata entro dicembre 2017 ha validità fino al 15 gennaio 2018 e consente l’erogazione dell’assegno per le mensilità dell’anno 2017”.
Nel secondo caso, “l’utente non presenta la Dsu entro il 31 dicembre 2017: la domanda di assegno presentata a suo tempo nel 2016 decade e le mensilità dell’anno 2017 non possono più essere corrisposte. In questo caso l’utente potrà presentare una nuova domanda nell’anno 2018; tale nuova domanda consentirà, in presenza dei requisiti di legge, il pagamento dell’assegno nell’anno 2018, a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma non consentirà comunque il recupero delle mensilità dell’anno 2017”.