Bollette luce e gas: da gennaio 2018 nuove procedure per reclami e contestazioni
Per contestare bollette di luce e gas non basterà più segnalare il problema e eventualmente poi fare ricorso. Dal 1 gennaio 2018 infatti il cittadino dovrà seguire la nuova procedura indicata dall'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi). La novità è stata introdotta il 21 settembre con la Delibera 639/2017/E/com con lo scopo di limitare i costi elevati e le tempistiche eccessivamente lunghe dei ricorsi legali. Fino a inizio anno però il cittadino dovrà continuare a rispettare la procedura ancora in vigore per "impugnare" la bolletta.
Come contestare la bolletta
Mancato recapito delle bollette, costi troppo elevati rispetto ai consumi, attivazione non voluta di servizi a pagamento. Questi sono alcuni dei motivi per cui un cittadino può decidere di contestare una bolletta. Il procedimento, riportato anche su SuperMoney, da intraprendere è quello di una segnalazione e poi di un ricorso, secondo l'attuale procedura. Innanzitutto il cittadino dovrà segnalare il problema al fornitore con l'invio di una comunicazione scritta, tramite raccomandata A/R. Nel documento l'interessato dovrà indicare l'anomalia e trascrivere tutte le informazioni utili all'identificazione dell'utenza e dell'intestatario del contratto. Qualora l'utente dovesse ricevere una risposta incompleta o insoddisfacente potrà ricorrere al tentativo di conciliazione obbligatorio tra utente e compagnia energetica, presso il Servizio conciliazione dell'Autorità. Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni e non richiede un costo da parte di chi ne fa ricorso. La richiesta dovrà però essere inviata entro 50 giorni dall'invio del reclamo.
Nuova procedura in vigore da gennaio
Va specificato che in linea generale la nuova procedura verrà attivata solo qualora quella attuale dovesse rivelarsi insoddisfacente. Servirà quindi per garantire una soluzione rapida senza l'eccessivo dilatarsi dei tempi con il ricorso all'intervento di un giudice. La delibera stabilisce infatti nel suo allegato che:
Il cliente o utente finale può presentare istanza all’Autorità per la definizione delle controversie non risolte in sede conciliativa a causa della mancata partecipazione dell’operatore o del gestore al tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i
Il cittadino però dovrà rivolgersi all'Autorità per l'Energia con una comunicazione entro 30 giorni dalla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. Se i controlli dovessero poi evidenziare comportamenti scorretti da parte delle società che forniscono il servizio, l'Autorità potrà allora intervenire applicando pesanti sanzioni. Sempre nell'allegato si legge però:
Sono escluse dall’applicazione della presente Disciplina le controversie relative al recupero crediti ovvero le controversie che riguardano esclusivamente profili tributari o fiscali.
La scadenza ultima per concludere il procedimento è di 120 giorni, a partire dalla data di deposito dell’istanza.