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Assolto in Cassazione dopo 9 anni per tentato furto di 1,10 euro: “Processo non sarebbe dovuto iniziare”

Oggetto dell’azione penale il furto di alcune monete da un parchimetro in strada che era anche fallito. Dopo tre gradi di giudizio, l’uomo di 53 anni è stato assolto: mai contestata la sottrazione di un bene di pubblico servizio.
A cura di Antonio Palma
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Dopo aver attraversato tre gradi di giudizio e ben nove anni di processi, un uomo di 53 anni è stato assolto dall’accusa di aver cercato di rubare un euro e 10 centesimi e con la pesante sentenza della Cassazione secondo la quale quel processo non sarebbe dovuto nemmeno iniziare. Oggetto dell’azione penale il furto di alcune monete da un parchimetro in strada che era anche fallito. Beccato e portato in Tribunale, l’imputato era stato condannato sia in primo grado che in appello ma ora la cassazione ha ribaltato completatemene la sentenza, senza rinvio, scagionando dunque completamente l’indagato.

All’origine della decisione, come spiega il Sole 24 ore, un mero errore tecnico che ha invalidato tutto.  L’uomo infatti è stato processato in assenza di querela che invece è richiesta dopo la riforma Cartabia, anche per il tentato furto aggravato di cui era accusato. L’unica eccezione è se il furto sia commesso verso un bene destinato a servizi di pubblica utilità. Proprio attorno a questo tema si è basata in effetti la discussione tra le parti che si è conclusa con la decisione a favore dell’imputato da parte della Cassazione.

Per l’accusa, la circostanza che il parchimetro fosse un bene pubblico era cosa ritenuta scontata ma nel corso dei due gradi di giudizio precedenti non era stato mai esplicitato formalmente e i pm si erano limitati ad eccepire la violenza sulle cose, condotta che però non è perseguibile senza querela di parte.

In pratica, secondo la Cassazione, i pm avrebbero dovuto contestare all’uomo la sottrazione di un bene di pubblico servizio, cosa che non è mai avvenuta perché nei precedenti gradi di giudizio anche le varie corti avevano dato per scontato l’aggravante. Per la suprema corte, però, il parchimetro non rientra tra quelle cose per cui è espressamente indicato come bene destinato a pubblico servizio. Di conseguenza è stato violato il diritto di difesa sia in primo grado sia in appello dell’imputato.

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