Antitrust vieta ai negozianti di applicare commissioni extra a chi paga con carta di credito
L'Antitrust ha ufficializzato il divieto alle attività commerciali di applicare un sovrapprezzo quando i pagamenti avvengono tramite carta di credito o bancomat. L'imposizione andrà a colpire soprattutto i piccoli esercizi che solitamente incrementano i prezzi, spesso anche di 1 euro, nel caso in cui il cliente decida di pagare con i mezzi elettronici, ma si applicherà a tutte le attività commerciali. La decisione è stata presa perché, è stato segnalato, il fenomeno si osserva in particolare nei locali di vendita di beni e servizi al dettaglio come biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti, sigarette, marche da bollo. L'Autorità quindi ha ribadito che "l'applicazione di supplementi per l'uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell'art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali ‘non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti‘".
La norma che regola questo tema è la direttiva UE 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. La normativa vieta di imporre al cliente spese aggiuntive rispetto al costo del bene o del servizio "in relazione all'utilizzo di strumenti di pagamento". Quindi, "i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono dunque applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l'emittente della carta". La sua violazione, infatti, è riconosciuta come inadempienza dei diritti dei consumatori, secondo l'art.62 del Codice del Consumo. "L'Autorità invita pertanto tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i venditori di piccole dimensioni di beni e servizi, che intendano offrire ai consumatori la possibilità di utilizzare più mezzi di pagamento per l'acquisto dei beni e dei servizi venduti, a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all'utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento. L'Autorità, ove riscontrasse violazioni del predetto divieto, si riserva di attivare i propri poteri sanzionatori, di cui all'art. 27 del Codice del Consumo", ha dichiarato l'Antitrust.
Questa infrazione, comunque, non è una novità per l'Autorità, che a riguardo è già dovuta intervenire nel settore del trasporto aereo, dove sono state scoperte e sanzionate compagnie che applicavano un supplemento per il pagamento con carta di credito dei biglietti acquistati online sui propri siti; o ancora nella vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale, nella vendita online di servizi di viaggio, dove delle agenzie hanno richiesto dei supplementi per il pagamento tramite carta di credito o di debito. Nello specifico, è capitato a una agenzia di viaggio specializzata nella vendita di biglietti per trasporti marittimi e a una specializzata nella vendita di biglietti aerei. Poi ancora, la violazione è stata scoperta in servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.