Pezzo per pezzo, il Jobs act finisce ancora davanti alla Corte Costituzionale: tocca stavolta alla disciplina in materia di mancato rispetto dei procedimenti disciplinari, per la quale il Tribunale di Bari ha chiesto il vaglio del giudice delle leggi. La ragione? Sempre la stessa: un’indennità forfettaria e calcolata sulla sola base dell’anzianità non basterebbe né a riparare il danno subito dal lavoratore licenziato in violazione dei suoi diritti, né a dissuadere il datore di lavoro dal compiere un atto illecito.
Il caso concreto: violato il diritto di difesa nel procedimento disciplinare
Il caso affrontato dal Tribunale di Bari riguarda una lavoratrice licenziata per ragioni disciplinari: il giudice ha verificato l’insussistenza dei fatti per due delle tre accuse mosse dall’impresa alla dipendente, ritenendo comunque giustificato il licenziamento per la terza ragione. Nel contestare alla lavoratrice gli addebiti, però, non era stata attivata la procedura richiesta dallo Statuto dei lavoratori, secondo cui, prima di subire sanzioni (licenziamento compreso), il dipendente deve essere informato per iscritto dei fatti che gli sono contestati e deve essere sentito a sua difesa.
Il giudice dichiara quindi il licenziamento illegittimo in quanto affetto da vizio procedurale. Siccome la lavoratrice ricorrente è stata assunta dopo il marzo 2015, si dovrebbe applicare l’articolo 4 del decreto legislativo 23/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs act. Questo articolo prevede che l’indennità per chi abbia subito un licenziamento illegittimo sia calcolata automaticamente sulla base dell’anzianità di servizio: una mensilità per ogni anno di anzianità, da un minimo di due mensilità a un massimo di dodici.
Il Tribunale di Bari sospende la decisione sul calcolo dell'indennità, sollevando la questione di legittimità costituzionale rispetto ai principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost), ai diritti al lavoro e sul lavoro (artt. 4 e 35 Cost) e al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost).
Su quest’ultimo punto, il giudice sottolinea come il diritto costituzionale di difesa riguarda sì i processi, ma si riflette anche sui procedimenti disciplinari, dal momento che le sanzioni incidono sullo stato della persona e sull’impiego: nemmeno sul posto di lavoro si dovrebbe essere sottoposti all’arbitrio e devono quindi essere previste alcune garanzie, come per l’appunto il rispetto del procedimento delineato dallo Statuto dei lavoratori. Con il Jobs act, invece, si è deciso che la violazione di queste garanzie lasci intatto l’effetto del licenziamento, cioè l’espulsione del lavoratore dall’impresa, prevedendo soltanto il pagamento un’indennità di massimo 12 mensilità, peraltro non assoggettata a contribuzione previdenziale e calcolata rigidamente sulla base della sola anzianità di servizio.
La precarietà del Jobs act: le censure della Consulta e le nuove questioni di legittimità costituzionale
La logica del meccanismo di calcolo è la stessa censurata l’anno scorso dalla Corte Costituzionale: il giudice delle leggi, con la sentenza 194/2018, aveva infatti scardinato il Jobs act, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23/2018, che prevedeva appunto l’indennità forfettaria sulla base della sola anzianità. Secondo la Consulta è inefficace una tutela così prevedibile e standardizzata: l’automatismo impedisce infatti ogni valutazione del giudice, ad esempio riguardo alla gravità del comportamento delle parti o alle dimensioni dell’impresa. Questo significa che il rimedio non ripara il danno subito dal lavoratore, che anzi può ricevere una somma misera se è stato assunto da pochi anni, né dissuade il datore di lavoro dal licenziare ingiustamente, specie se l’azienda è di grandi dimensioni e può permettersi di pagare l'indennità senza particolari sacrifici.
Il decreto legislativo 23/2015, sulle tutele crescenti, è allora oggi decisamente precario: il meccanismo centrale di calcolo (art. 3, co. 1) è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 194/2018, che potrebbe travolgere anche tutte le norme che fanno espresso riferimento a esso (come l’art. 6 sulle conciliazioni, o l’art. 9 sulle piccole imprese). Grazie alla Corte d’Appello di Napoli, poi, il sistema previsto per i licenziamenti collettivi (art. 10) è stato rinviato con una doppia pregiudizialità alla Corte Costituzionale italiana e alla Corte di Giustizia UE. E ora il rimedio contro i licenziamenti illegittimi per vizi procedurali è posto in dubbio con l’ordinanza del Tribunale di Bari.
Perché soltanto adesso, ovvero: come funziona il controllo sulle leggi
Ma perché soltanto ora si riprende a parlare di Jobs act? Servivano davvero quattro anni per accorgersi dei difetti di quella riforma del lavoro in materia di licenziamento? Per rispondere è necessario conoscere il sistema di controllo di legittimità delle norme. Per valutare la costituzionalità di una legge, e quindi disapplicarla, la Consulta deve essere chiamata a esprimersi. Il procedimento può essere in via principale, quindi su richiesta di un certo numero di parlamentari o di consigli regionali, o in via incidentale, cioè a partire da un processo. Ma non basta certo un processo qualunque: la questione di costituzionalità deve partire da un processo in cui la norma, che sarà poi analizzata dalla Consulta, è rilevante, cioè il giudice dovrebbe applicarla al caso concreto. Quando si accorge della possibile incompatibilità con la Costituzione, il giudice che dovrebbe decidere la questione sospende allora la causa di merito e individua i motivi per cui la regola che dovrebbe applicare appare in contrasto con i principi costituzionali.
Insomma, per valutare il Jobs act si è dovuto aspettare che si verificassero, nel concreto, i casi che ne richiedevano l’applicazione. Così, si è dovuto aspettare che F.S., licenziata ingiustamente e a cui sarebbe spettato il minimo dell’indennità prevista, facesse causa e che il Tribunale di Roma sollevasse la questione dinanzi alla Consulta; così si è dovuto aspettare che ci fossero casi di licenziamenti collettivi intimati con violazione dei criteri di scelta perché il Tribunale di Milano e la Corte d’Appello di Napoli evidenziassero i dubbi di legittimità inviando la norma alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia UE; così, infine, si è dovuto aspettare il caso di P.A. che ha fatto ricorso al Tribunale di Bari per essere stata licenziata senza i diritti di informazione e difesa che le sarebbero spettati nel procedimento disciplinare.
Alcuni casi, come ad esempio quello romano che ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale o l’ordinanza milanese di invio alla Corte UE dello scorso agosto, partono da cause pilota, e quindi dall’impegno di un’associazione sindacale (la CGIL), che sostiene il lavoratore ricorrente con avvocati che identificano i vizi costituzionali e li segnalano al giudice; in altri casi, come per l’ordinanza del Tribunale di Bari, è lo stesso giudice che avvia d’ufficio il procedimento costituzionale. L’impegno di lavoratori, sindacati, avvocati e giudici non può però mai partire senza un caso concreto che, per l’appunto, deve verificarsi, con i tempi e i modi della realtà: ci sono leggi incostituzionali che resteranno vigenti fin quando non ne sarà richiesta l’applicazione, e sempre che il giudice chiamato ad applicarle sollevi il problema.
Il modo più efficace, e giusto, di correggere una legge che si rivela incostituzionale è la politica, ma l’unica riforma in materia è stata il decreto Di Maio, che non ha comunque intaccato le fondamenta della normativa renziana: pur alzando i limiti minimi e massimi dell’indennità, infatti, il Decreto Dignità non ha messo in discussione il meccanismo alla base della disciplina del Jobs act sui licenziamenti, sistema ormai dichiarato incostituzionale eppure ancora in gran parte attivo. Eppure la correzione dei giudici dovrebbe essere un’eccezione, una soluzione residuale a una legislazione normalmente corretta: se, nonostante la sentenza dello scorso anno, la Corte Costituzionale ha ricevuto altre ordinanze di rinvio sul Jobs act è perché non c’è stata la volontà politica di rimediare.