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Attività di gestione materiale del bene in comunione legale dei coniugi

Cassazione del 28.2.2018 n. 4676 In una comunione legale tra i coniugi, nella quale i coniugi sono titolari di un diritto avente ad oggetto i beni, il consenso dell’altro coniuge, quale negozio unilaterale autorizzativo (senza vincolo di forma) che rimuove un limite all’esercizio del potere dispositivo sul bene, rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell’atto di disposizione (anche materiale del bene) innanzitutto nei riguardi dei coniugi stessi.
A cura di Paolo Giuliano
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La gestone e amministrazione dei beni compresi nella comunione legale

Il codice prevede che per i beni in comunione legale dei coniugi gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti anche solo da uno dei coniugi, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti da entrambi i coniugi (in assenza del consenso congiunto la sanzione è indicata nell'art. 181 cc).

In particolare l'art. 180 c.c. dispone che «L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi» (primo comma). «Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi» (secondo comma).

Il successivo art. 181 c.c. prevede che «Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso é richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto é necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione».

Infine, l'art. 184 c.c. sancisce che «Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683» (primo comma). «L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso» (secondo comma). «Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione» (terzo comma).

Significato di amministrazione o di gestione dei beni

Uno dei problemi relativo a questo tipo di norme è quello di individuare un principio che (con un minimo di certezza) permette di distinguere tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

In realtà, la situazione è più complessa perché l'amministrazione dei beni comprende sia negozi giuridici (vendita acquisto ecc.) sia la mera gestione materiale degli stessi (come la riparazione del bene e anche la mera riparazione può essere considerata un atto di straordinaria amministrazione se di importo elevato), ma nella gestione del bene rientra anche la trasformazione del bene, come può accadere nell'ipotesi in cui su un suolo in comunione legale si decide di costruire un immobile (e la costruzione dell'immobile, che attua la trasformazione del bene comune è atto di straordinaria amministrazione).

Resta da chiedersi se agli atti di gestione materiale del bene in comunione legale si applicano le norme in materia di amministrazione congiuntiva dei coniugi.

Anche alla mera gestione materiale e straordinaria del bene in comunione legale si applica l'art. 180 cc che richiede il consenso di entrambi i coniugi

L'attività materiale di costruzione di un immobile su un suolo in comunione legale dei coniugi deve essere affrontata e risolta sula base delle disposizioni speciali di cui agli artt. 180 e ss. c.p.c. e

Infatti, la realizzazione da parte di uno solo dei coniugi di un fabbricato sul fondo in comunione legale è un  atto eccedente l'ordinaria amministrazione, e la decisione se compiere (o meno) quest'atto (che implica una trasformazione del suolo, spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi (ai sensi del secondo comma dell'art. 180 c.c.).

Natura giuridica del consenso per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione

Gli atti negoziali o di gestione materiale rientranti nella straordinaria amministrazione deveo essere compiuti da entrambi i coniugi, oppure, in manncanza del compimento congiunto è necessario il consenso dell'altro coniuge.

Il consenso dell'altro coniuge è un negozio  unilaterale autorizzativo (senza vincolo di forma) che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene, e tale consenso rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione negoziale o materiale del bene.

In una comunione legale tra i coniugi, costituente una comunione senza quote, nella quale i coniugi stessi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto i beni di essa (e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei) il consenso dell'altro coniuge, quale negozio unilaterale autorizzativo (senza vincolo di forma) che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene, rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione materiale o negoziale (non solo nei confronti dei terzi, ma) innanzitutto nei riguardi dei coniugi stessi (Cass. n. 14093 del 2010; cfr. altresì Cass. n. 284 del 1997; e n. 16177 del 2001).

La forma del consenso alla gestione materiale e straordinaria del bene in comunione legale  dei coniugi

In virtù del principio di libertà delle forme, in mancanza di espressa previsione normativa, considerando che gli effetti della mera gestione del bene ricadono tutti all'interno dello svolgimento del rapporto di comunione legale, si può affermare che il consenso di cui all'art. 181 c.c. non necessita di forma scritta.

Mancanza del consenso dell'altro coniuge

L'eventuale  mancanza di necessario consenso dell'altro coniuge si traduce in vizio di annullabilità dell'atto (art. 184, primo comma, c.c.), da farsi valere in giudizio entro un anno dalla data in cui questo è venuto a conoscenza dell'atto (ovvero da quando l'atto sia stato trascritto, o da quando si sia sciolta la comunione: art. 184, secondo comma, c.c.).

Cass., sez. II, del 28 febbraio 2018, n. 4676

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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