La funzione dell'assicurazione
Con il contratto di assicurazione, l'assicuratore si assume l'obbligo di tenere l'assicurato indenne dalle conseguenze negative derivanti da un danno prodotto (di solito) dall'assicurato a terzi o a beni di terzi oppure subito dal medesimo assicurato o ai beni dell'assicurato.
Copertura dell'assicurazione o oggetto dell'assicurazione
Si comprende subito che l'assicurazione comprende i danni evidenti (e palesi) che subisce l'assicurato, resta da capire se l'assicurazione si estende anche quelle spese, che non sono danni diretti, ma che non ci sarebbero state senza l'evento dannoso.
Inoltre, occorre valutare se per l'assicurazione copre questi danni indiretti (o spese derivanti dal danno o per l'accertamento del danno) solo se sussiste una clausola espressa nel contratto di assicurazione oppure se l'oggetto dell'assicurazione si estende a tali spese anche senza una previsione espressa nel contratto.
Copertura assicurativa e spese per l'accertamento giudiziario del danno o spese indirettamente derivanti dal danno
Non tutte le spese che è costretto a subire il danneggiato derivano direttamente dal danno, alcune sono solo una conseguenza (indiretta) del danno, basta pensare alle spese processuali che il danneggiato deve affrontare per vedere riconosciuto (accertato) il suo diritto al risarcimento (la spesa processuale è una spesa che non ci sarebbe stata senza il danno, ma che non è conseguenza diretta del danno stesso).
Le spese giudiziarie per resistere alla domanda del danneggiato e spese legali per accertare il danno a favore del danneggiato
Nell'ambito delle spese indirette derivanti dal danno rientrano le spese legali per accertare il danno o per contestare la responsabilità del danno.
Le spese giudiziarie per contestare la responsabilità del danno sono regolate dall'art. 1917 comma 3 cc. Non sono regolate le spese giudiziarie che deve subire il danneggiato per vedersi riconosciuto processualmente il danno (di fatto occorre comprendere se le spese processuali per accertare il danno rientrano nel comma 1 dell'art. 1917 cc).
In questa situazione le ricostruzioni che possono essere seguite per risolvere la questione sono sostanzialmente due (la prima nega l'applicazione automatica dell'art. 1917 comma 1 cc la seconda applica direttamente il comma 1 dell'art. 1917):
- è escluso che possano essere addebitati alla compagnia di assicurazione gli importi corrispondenti alle spese legali sostenute dal danneggiato (anche se vittorioso in giudizio) quando tale voce non è espressamente inserita nel contratto di assicurazione, di conseguenza, l'importo relativo alle spese legali a favore del danneggiato vittorioso può essere posto a carico della compagnia assicuratrice solo se questo è espressamente previsto nelle condizioni generali di polizza;
- la copertura assicurativa è estesa a tutto quanto l'assicurato deve pagare al terzo, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione e così anche alle spese di lite della controparte vittoriosa nel giudizio, in quanto accessorie all'obbligazione risarcitoría. In sostanza, la somma di denaro che il professionista assicurato è stato condannato a pagare nelle mani del cliente danneggiato, rappresentata dalle spese sostenute per il giudizio, deve gravare integralmente sull'assicuratore poiché rappresenta un accessorio della somma liquidata per i danni e va compresa nella somma assicurata (nei soli limiti del massimale). Il costo relativo alle spese legali a favore del danneggiato non deve essere espressamente previsto come voce ulteriore nelle condizioni della polizza, ma rientra nella garanzia ai sensi dell'articolo 1917 c.c. quale accessorio della somma liquidata in favore del danneggiato per danni.
La posizione della giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza le spese processuali a favore del danneggiato costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (tra le tante, Cass. 15 marzo 2004, n. 5242).
Negli stessi termini Cass. Sez 3, 20 novembre 2012, n.20322 secondo cui "in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, eventualmente in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso".
Cass., civ. sez. III, del 4 ottobre 2018, n. 24159