Al via l’Ape social: ecco chi non potrà ottenere la pensione anticipata
L'Inps ha emanato una nuova circolare per disciplinare l'applicazione dell'anticipo pensionistico e specificare i soggetti che possono realmente beneficiare della misura introdotta dal governo. Secondo quanto si apprende leggendo la circolare numero 100 del 16 giugno 2017, tra i requisiti imprescindibili per l'ottenimento dell'anticipo pensionistico ci sarebbe l'obbligo di residenza in Italia. I beneficiari dell'ape social, dedicato alle categorie cosiddette svantaggiate, dunque, oltre alla residenza in Italia, dovranno aver compiuto almeno 63 anni d'età ed essere o disoccupati, oppure essere occupati ad assistere un coniuge o parente stretto affetto da handicap, oppure abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% o, infine, siano lavoratori dipendenti che risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più attività gravose e che abbiano accumulato almeno 36 anni di contribuzione.
"Possono beneficiare dell’APE sociale i residenti in Italia iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, alla data di accesso al trattamento, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto almeno 63 anni di età;
b) si trovino in una delle seguenti condizioni:
– siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante. In tutte le suddette ipotesi i soggetti richiedenti devono essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo status di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego.
Si precisa che per i lavoratori che, al termine della percezione della Naspi, abbiano beneficiato dell’assegno di disoccupazione ASDI, il diritto alla percezione dell’APE sociale potrà essere esercitato al termine della percezione dell’ASDI.
Nei casi in cui la durata dell’ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASPI.
Per quanto riguarda gli operai agricoli, lo sfasamento temporale tra il periodo di disoccupazione ed il momento in cui viene corrisposta la relativa indennità, impone di computare il trimestre di cui all’articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. a far data dal licenziamento o le dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze Unilav) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
– assistano da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. In relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere l’APE sociale ad uno solo dei soggetti che l’assistono;
– abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
– siano lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al decreto e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni;
Ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le attività lavorative di cui all'allegato C della legge di Bilancio 2017 (all. A del decreto) “si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità, le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione”.
Pertanto, lo svolgimento in via continuativa delle attività lavorative di cui all’allegato C della legge di Bilancio 2017 si intende realizzato:
– nel caso in cui le stesse siano state svolte, senza interruzioni, nei sei anni precedenti la decorrenza dell’APE sociale;
oppure
– nel caso in cui le stesse, nei sei anni precedenti la decorrenza dell’Ape sociale, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi. In tal caso la continuità è mantenuta a condizione che nel corso del settimo anno precedente la decorrenza dell’APE sociale vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione.
Comportano l’interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.
Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza dell’indennità.
La concessione dell’indennità è, altresì, subordinata alla residenza in Italia ed alla condizione che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa (art. 2, comma 1, del decreto). Per attività lavorativa deve intendersi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.