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Acquisto di un immobile con denaro altrui e donazione indiretta

La Cassazione del 2.2.2016 n. 1986 ha stabilito che l’acquisto di un immobile da parte di una persona con denaro di altra persona integra gli estremi di una donazione indiretta, se il denaro, corrispettivo della vendita, viene corrisposto dal donante (padre) al donatario (figlio) allo specifico scopo dell’acquisto del bene, oppure mediante il versamento diretto dell’importo da un terzo (padre) al venditore, per evitare l’accertamento di donazione indiretta occorre provare che il corrispettivo della compravendita è stato corrisposto dall’acquirente (e non da un terzo) oppure che l’esborso effettuato dal un terzo fosse dovuto oppure non diretto all’acquisto del bene.
A cura di Paolo Giuliano
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Le donazioni nel sistema successorio

Le donazioni (dirette o indirette) non hanno un effetto solo durante la vita del donante, ma influenzano anche la successione ereditaria del donante, infatti, si potrebbe realizzare

  • tanto l'ipotesi in cui i legittimari del donante non ricevono nulla dal de cuius (donante), anche se quest'ultimo ha compiuto delle donazioni durante la sua vita
  • come l'ipotesi in cui uno dei legittimari del donante ha ricevuto dal de cuius (donante) delle donazioni e al momento della morte del donante si trova ad avere una parte dell'eredità (ed ad avere le donazioni) creando una "sperequazione" con gli altri coeredi legittimari.

Le norme codificate per neutralizzare le donazioni dannose

In sintesi, il legislatore per evitare che i legittimari possano ricevere un danno in presenza di donazioni effettuate dal de cuius (donante) ha previsto due regole 1)  le donazioni si sommano al patrimonio residuo del de cuius (e sottratti i debiti) su questa base si calcola la quota dei legittimari; 2) se il patrimonio ereditario non è in grado di soddisfare le quote dei legittimari si procede alla riduzione elle donazioni, ed inoltre, le donazioni ricevute dai legittimari (donatari) e provenienti dal de cuius (donante), sono considerate come anticipo di eredità ed imputate alla quota del medesimo.

Questi istituti sono distinti ed autonomi rispetto l'altro istituto della revocazione della donazione.

Donazione e non atti a titolo oneroso

Il sistema descritto in precedenza a tutela dei legittimari riguardano solo le donazioni, ma non i contratti a titolo oneroso o corrispettivo, in quanto tradizionalmente si ritiene gli eredi possono essere danneggiati solo da atti a titolo gratuito compiuti dal de cuius sul proprio patrimonio, ma non possono essere danneggiati da atti a titolo oneroso, in quanto il de cuius durante la propria vita può gestire come meglio crede il proprio patrimonio.

Donazioni indirette e atti a titolo oneroso

Esistono, però, dei vicende nelle quali anche in una medesima vicenda economica (acquisto di un immobile) si può avere un contratto a titolo oneroso e, contemporaneamente, una donazione indiretta (basta pensare all'ipotesi in cui il padre paga direttamente al venditore il prezzo dell'acquisto di un immobile al posto del figlio oppure si potrebbe pensare al caso in cui il figlio paga il prezzo di un immobile con denaro ricevuto dal padre).

Anche le donazioni indirette potrebbero realizzare le medesime sperequazioni descritte per le donazioni ed evidenziate in precedenza, (per non parlare dei danni ai creditori) di conseguenza, anche alle donazioni indirette si applicano le medesime norme a tutela dei legittimari previste per le donazioni dirette.

Identificazione ed elementi della donazione indiretta

La donazione indiretta si accompagna ad un atto a titolo oneroso, di conseguenza, le difficoltà inerenti l'identificazione delle fattispecie che rappresentano (o che possono rappresentare) una donazione indiretta sono il primo ostacolo da superare anche solo per lo studio dell'istituto.

Alla domanda quali situazioni possono (o potrebbero) essere delle donazioni indirette non c'è una risposta netta e precisa, in quanto qualsiasi fattispecie può presentare (almeno in teoria) gli elementi della donazione indiretta che sono quello dello spirito di liberalità e dell'arricchimento altrui.

Un aiuto può essere fornito dalla vita pratica, infatti, la donazione indiretta si può realizzare anche in presenza di un contratto per persona da nominare o di una vendita con riserva di proprietà oppure si può realizzare nelle ipotesi più comuni di acquisto di un bene immobile con denaro messo a disposizione da un altro soggetto, che comprende due ipotesi, quella nella quale il denaro, quale corrispettivo della vendita, viene corrisposto direttamente dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene, (il donatario – acquirente paga il venditore) oppure mediante il versamento diretto dell'importo dal donate (terzo) al venditore.

Non è neppure necessario che l'intero corrispettivo sia versato dal donate, infatti, è anche possibile che solo una parte del denaro usato come corrispettivo sia messo a disposizione dal donate, potendosi anche realizzare una donazione indiretta parziale.

In tutte queste ipotesi, non è sufficiente che il denaro usato per l'acquisto provenga da un terzo per avere la prova della donazione indiretta, (in quanto potrebbe esserci un contratto di mutuo con obbligo di restituzione della somma di denaro usata per l'acquisto del bene) ma occorre la prova dell'esistenza degli elementi caratteristici della donazione indiretta, che sono lo spirito di liberalità (del donate) e dell'arricchimento altrui (donatario), come nell'ipotesi in cui non c'è obbligo di restituzione delle somme provenienti da un terzo ed usate per l'acquisto di un immobile.

Prova dell'inesistenza o dell'esistenza delle donazione indiretta

Ecco che si giunge al nodo (concreto) della vicenda, come (con quali modalità) e cosa provare per ammette o escludere la presenza di una donazione indiretta.

Quanto ai mezzi di prova, sicuramente, è possibile usare i testimoni, poiché la donazione indiretta non può essere avvicinata alla simulazione di un contratto, infatti, nella donazione indiretta (almeno quella realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità), l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione; tale negozio produce, insieme all'effetto diretto che gli è proprio, anche quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario della liberalità, sicché non trovano applicazione alla donazione indiretta i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono invece per il negozio tipico utilizzato allo scopo.

Quanto, invece, agli elementi sui quali occorre avere la prova, sicuramente occorre provare l'esistenza dello spirito di liberalità (del donante) e dell'arricchimento (del donario) e questi elementi possono essere provati (o possono essere desunti) dai seguenti elementi:

  • il denaro usato per il pagamento proviene da un terzo (es. il prezzo del bene acquistato dal figlio proviene dal padre) e di conseguenza il corrispettivo non proviene dall'acquirente
  • non devono esistere  elementi che facciano ritenere dovuto il versamento effettuato da un terzo (es. saldo di un debito pregresso) o doveroso l'esborso effettuato dal terzo (contratto di mutuo o prestito con obbligo di restituzione della somma).
  • di conseguenza, deve essere inesistente l'obbligo di restituzione della somma usata per l'acquisto oppure, eventualmente, deve esistere una rinunzia all'obbligo di restituzione della somma usata per l'acquisto

Cass., civ. sez. II, del 2 febbraio 2016, n. 1986 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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