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Accomandante e i contatti stipulati dalla sas

Sul piano dei rapporti esterni – quelli che impegnano la società coi terzi – il socio accomandante non vanta un proprio interesse autonomo e distinto rispetto a quello della società: è quest’ultima, in quanto titolare del patrimonio sociale a poter disporre di esso e a risentire del danno conseguente dall’invalidità del contratto posto in essere. L’invalidità del contratto si ripercuote solo in via mediata sul singolo socio, il quale non è titolare di un diritto di comproprietà sul patrimonio sociale. Il socio accomandante non ha la legittimazione ad impugnare il contratto (anche se nullo) stipulato dalla sas.
A cura di Paolo Giuliano
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Le società e i contratti

Le società di capitali e di persone, durante la loro attività sono chiamate a stipulare una serie infinita di contratti le cui parti sono la società medesima e terzi soggetti non facenti parte. Questi contratti possono essere invalidi (nulli, annullabili) oppure possono essere validi, ma non possono essere economicamente convenienti per la società, come possono essere invaliti e non convenienti per la società.

In generale si può affermare che legittimati ad intraprendere la azioni dirette a invalidare il contratto sono le parti contrattuali (nel caso specifico la società e il terzo), sarebbe interessante chiedersi se il socio ha la possibilità diretta di contestare il contrato invalido e/o che porta a risultati economici non convenienti per la società, in considerazione anche del principio generale per il quale la nullità è rilevabile da chiunque ne abbia interesse.

La legittimazione dei soci alla azioni dirette contro il contratto nelle società di capitali

Nelle società di capitali, dotate di distinta personalità giuridica e titolari di un proprio autonomo patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente sia tutelabile esclusivamente con strumenti interni, ivi compresa la possibilità di insorgere contro le deliberazioni  invalide, oltre che di far valere l'eventuale responsabilità degli organi sociali, ma non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla società stessa.

La legittimazione dei soci alla azioni dirette contro il contratto nelle società di persone

Le differenze tra società di persone e società di capitali, sono notevoli, dall'autonomia patrimoniale alla personalità giuridica, ora, occorre valutare se queste macroscopiche differenze incidono sulla questione relativa al potere del socio di contestare i contratti stipulati dalla società con terzi.

Va anzitutto osservato, in termini generali, che anche le società di persone sono, come è noto, dotate di una propria soggettività giuridica: costituiscono, cioè, un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia. La soggettività giuridica delle società di persone viene, di solito, desunta da una serie di articoli:

L'art. 2266 c.c., nel prevedere che la società di persone "acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza" conferma che l'ente è un vero e proprio soggetto di diritto, in guanto ha la capacità di divenire titolare di diritti.

L'art.  2256 c.c.  sottrae al  socio la disponibilità dei beni conferiti in società. E si ritiene comunemente che  il patrimonio sociale, costituito dai conferimenti dei singoli soci, faccia capo alla società in quanto tale, non ai singoli soci.

Il singolo socio vanta solo un diritto con riferimento alla somma di denaro che rappresenta il valore della quota: diritto che sorge quando il socio cessa di essere parte del rapporto sociale e che, sintomaticamente, costituisce un diritto di credito, non essendo la liquidazione della quota assimilabile a un atto di divisione del patrimonio sociale.

Quindi, si deve escludere legittimazione all'azione di nullità, proposta dal socio di una società di persone, del contratto concluso dalla società

La posizione del socio accomandante nella sas

L'autonomia tra società di persone e socio è ancora più evidente nel momento in cui si analizza la posizione del socio accomandante, per l'accomandante  l'art. 2313 c.c. dispone che gli accomandanti rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita: ciò che pone l'accomandante in una posizione analoga a quella dei soci limitatamente responsabili delle società di capitali.

Dalle norme emerge come per il socio accomandante esiste una precisa distinzione tra il patrimonio della società (che non è, nemmeno pro quota, oggetto di un diritto del socio è che è relativamente insensibile alle pretese dei creditori dello stesso) e il patrimonio individuale del socio (che, all'opposto, non risponde dei debiti della società).

Di certo il diritto del socio accomandante all'integrità della propria quota è tutelabile, ma lo è sul piano dei rapporti interni, attraverso la consentita reazione a condotte del socio accomandatario che pregiudichino la sua posizione. Così, l'accomandante ha la facoltà di intentare l'azione di responsabilità nei confronti del suddetto accomandatario; può richiedere la revoca per giusta causa dell'amministratore; può inoltre agire per l'estromissione del socio accomandatario a causa di gravi inadempienze di questo, a norma dell'art. 2286 c.c.; può ancora impugnare il rendiconto.

Ma si tratta di rimedi che si collocano sul piano delle relazioni interne al gruppo.

Sul piano dei rapporti esterni – quelli che impegnano la società coi terzi – il socio accomandante non vanta invece un proprio interesse autonomo e distinto rispetto a quello della società: è quest'ultima, in quanto titolare del patrimonio sociale a poter disporre di esso e a risentire del danno conseguente dall'invalidità dell'atto posto in essere.

L'invalidità del contratto si ripercuote solo in via mediata sul singolo socio, il quale, come si è visto, non è titolare di un diritto di comproprietà sul patrimonio sociale, né può ritenersi creditore della somma rappresentativa della quota prima che abbia avuto luogo lo scioglimento del vincolo sociale relativo alla sua posizione. L'interesse alla preservazione del patrimonio sociale, sul piano delle relazioni esterne, compete dunque alla società, mentre il socio accomandante vanta il diritto a che la società, a mezzo del socio accomandatario, non pregiudichi la propria posizione nell'ambito del gruppo. E' quanto dire che l'interesse del socio accomandante non ha una proiezione esterna (tale da poter rilevare ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'impugnativa del contratto nullo) trovando la sua piena collocazione nell'ambito endosocietario.

Affermare il contrario significherebbe, d'altra parte, assimilare la posizione del socio accomandante a quella del comproprietario (di un comproprietario del patrimonio sociale): soggetto, questo, cui è riconosciuta una legittimazione ad agire per la tutela del bene proprio in considerazione della titolarità di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe la cosa comune.

Cass., civ. sez. II, del 7 settembre 2016, n. 17691

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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