Inesistenza di un obbligo diretto ad accettare l'eredità
L'erede (colui che può essere erede perché indicato come tale dalla legge o perché indicato come tale dal defunto nel suo testamento) può accettare l'eredità, ma non ha l'obbligo di accettare l'eredità.
Infatti, colui che è designato come erede può, da un lato, accettare l'eredità in modo espresso (c.f. accettazione espressa o formale) o in modo tacito (accettazione non formalizzata e non espressa); dall'altro, rifiutare in modo espresso l'eredità oppure rimanere inerte e far decorrere il termine di prescrizione entro cui accettare l'eredità.
Se colui che è designato come erede opta per l'accettazione espressa e formale, l'ordinamento gli riconosce di accettare puramente e semplicemente oppure accettare con il beneficio di inventario (limitando, in quest'ultima ipotesi, la responsabilità per i debiti ereditari solo al valore dell'eredità).
Per aversi l'accettazione dell'eredità (come per potersi avere una rinunzia dell'eredità) è necessario che sussiste una successione aperta, non è possibile accettare, rifiutare o dividere i beni ereditari prima dell'apertura della successione.
L'importanza dell'accettazione dell'eredità nel contesto processuale
L'accettazione dell'eredità è importante non solo per l'erede (ai fini dell'acquisto dei beni ereditari), ma anche per i terzi che avevano rapporti con il defunto. Basta pensare al creditore che deve recuperare una somma di denaro dal defunto, il creditore per poter agire contro l'erede deve dimostrare l'acquisto dell'eredità (con una diversa valenza nel processo di cognizione o nel procedimento esecutivo).
L'accettazione tacita dell'eredità
Quando si opta per l'accettazione dell'eredità l'area che porta ai maggiori problemi riguardano l'individuazione degli atti che possono costituire accettazione tacita dell'eredità. Infatti, l'accettazione tacita dell'eredità consiste nel compimento di un atto (diverso dall'accettazione espressa dell'eredità) che determina comunque l'accettazione dell'eredità, in quanto dal compimento di questo atto, è possibile desumere la volontà di accettare l'eredità. Per fornire una definizione meno oscura dell'accettazione tacita dell'eredità si usa anche afferma che nell'accettazione tacita dell'eredità rientrano tutti gli atti che potrebbe compiere solo l'erede usando la sua qualità di erede (es. una divisione dell'eredità).
Quindi, l'accettazione tacita dell'eredità richiede due elementi: un atto (diverso dall'accettazione espressa e formale dell'eredità) da cui è possibile ritenere che compiendo tale atto (ad esempio vendendo il bene ereditario) l'erede abbia manifestato la volontà di accettare l'eredità; l'atto (diverso dall'accettazione espressa e formale dell'eredità) deve essere compiuto dal soggetto designato come erede (è possibile che un terzo compia l'atto al posto dell'erede in presenza di una procura dell'erede o di una sua ratifica successiva).
Accettazione tacita dell'eredità: casistica ricorrente
E' intuitivo comprende che la presenza di un alea soggettiva di interpretazione rende incerto il contorno dell'accettazione tacita dell'eredità.
Gli atti dispositivi dei beni ereditari (vendita, donazione, divisione) sono considerati accettazione tacita dell'eredità. L'avvio di procedimenti giudiziari (sfratto, divisione, azioni di rivendica) sono considerate accettazioni tacite dell'eredità.
Di solito ci si chiede se la riscossione di un assegno intestato al defunto può essere considerato accettazione tacita dell'eredità, la risposta non dipende tanto dalla mesa riscossione, ma dall'uso successivo della somma di denaro, infatti, l'uso conservativo (e non dispositivo) della somma di denaro, ad esempio un versamento sul conto del defunto potrebbe non essere accettazione tacita dell'eredità, mentre, l'uso dispositivo (e non conservativo) della somma di denaro con contestuale appropriazione della stessa da parte dell'erede costituisce accettazione tacita dell'eredità.
Rientra nell'accettazione tacita dell'eredità la sottrazione dei beni ereditari.
Anche la voltura di una concessione edilizia rilasciata al defunto è stata considerata accettazione tacita dell'eredità.
La voltura catastale e l'accettazione tacita dell'eredità
La voltura catastale (c.d. intestazione catastale di un bene) è un atto con un valore essenzialmente fiscale.
Ai fini dell'accettazione tacita si ritiene che la denunzia di successione avendo un carattere essenzialmente fiscale (ed obbligatoria ai fini fiscali) non rientra tra gli atti che possono essere considerati come una accettazione tacita dell'eredità.
Diversa potrebbe essere diversa quando alla denunzia di successione segue la voltura catastale dei beni oppure quando viene effettuata una voltura catastale indipendentemente dalla denuncia di successione.
Infatti, sussiste pacifica giurisprudenza della Cassazione secondo la quale la voltura catastale, (almeno quando è autonoma ed indipendente rispetto la denuncia di successione) a differenza di atti aventi rilievo meramente fiscale, come, appunto, la denunzia di successione, costituisce atto di accettazione tacita dell'eredità.
Resta da valutare se è rilevante (o meno) individuare chi ha effettivamente eseguito la voltura. Proprio per i principi in materia di accettazione tacita dell'eredità, per configurare l'accettazione tacita dell'eredità non è sufficiente l'aver compiuto la voltura, ma è anche necessario che la voltura sia stata compiuta dall'erede o da colui che rappresenta l'erede, in altri termini, una voltura eseguita da un soggetto diverso dall'erede non comporta per l'erede l'accettazione tacita dell'eredità (salvo ratifica dell'erede).
Questa è la soluzione accolta anche dalla giurisprudenza "l'accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso "negotiorum gestio", cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri soggetti, sicché non ricorre l'accettazione tacita per tutti gli eredi se la voltura è compiuta da un estraneo agli eredi oppure non ricorre accettazione tacita dell'eredità per tutti gli eredi se la voltura è compita solo da alcuni degli eredi, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica dell'operato".
Di conseguenza, gli effetti della voltura, quale atto di accettazione tacita, si producono solo in favore di chi vi provveda, essendo necessario riscontrare per gli altri eredi, se vi fosse stata o meno la spendita del nome in occasione della presentazione della denuncia di variazione catastale, ovvero se il volturante ha agito come loro mandatario.
Cass. civ. sez. II del 6 aprile 2017 n 8980