L'accettazione dell'eredità
E' l'atto con il quale il chiamato all'eredità manifesta la volontà di fare propria l'eredità pervenuta da un altro soggetto. Alla base del diritto di accettare l'eredità c'è il principio per il sospetta al chiamato all'eredità stabilire se diventare erede (o meno) di una determinata persona (del resto, l'eredità potrebbe essere anche passiva).
L'accettazione dell'eredità espressa (formale) o tacita (informale)
L'accettazione dell'eredità può essere espressa (compiuta tramite un atto formale) oppure può essere non espressa (compiuta in modo non formale, attraverso un atto dal quale si deduce la volontà di accettare e che non poteva essere compiuto se non dall'erede), basta pensare alla domanda di divisione dell'eredità oppure alla vendita di un bene ereditario, si tratta di atti che rientrano nell'ambito dell'accettazione dell'eredità non formale (accettazione tacita dell'eredità).
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario
L'accettazione con beneficio di inventario permette al chiamato all'eredità che intende accettare l'eredità di proteggere il proprio patrimonio dai debiti del de cuius. Il chiamato all'eredità che accetta con beneficio di inventario diventa erede, ma risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dell'eredità.
L'accettazione con beneficio è compatible solo con l'accettazione espressa o formale, mentre non è compatible con l'accettazione tacita (o deformalizzata). L'erede che ha accettato con beneficio per non perdere il beneficio (cioè la limitazione della responsabilità per i debiti ereditari) deve adempiere ad altri oneri formali come la redazione dell'inventario e l'autorizzazione per disporre dei beni ereditari.
L'accettazione dell'eredità dei minori e degli incapaci
Anche i minori o gli incapaci (interdetti e inabilitati) possono essere chiamati ad accettare l'eredità, ma mancando la capacità d'agire (in tutto o in parte) la capacità d'agire non possono accettare l'eredità senza le prescritte autorizzazioni.
Da quanto detto si deduce che gli incapaci possono accettare l'eredità solo in modo espresso (non tacito), inoltre, il legislatore prevede per il chiamato (minore o incapace) un'ulteriore forma di protezione, infatti, gli incapaci e i minori possono accettare in modo espresso solo con beneficio di inventario.
L'art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori e incapaci (interdetti o inabilitati) non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c. (che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi intra vires hereditatis).
Di conseguenza, l'accettazione tacita ex 476 c.c. (ad esempio la costituzione in giudizio ovvero l'intervento in giudizio), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunziare all'eredità entro il termine della prescrizione.
L'accettazione tacita o l'accettazione espressa senza beneficio di inventario del il minore o l'incapace (interdetto o inabilitato)
Come si è già detto il minore o l'incapace devono accettare l'eredità con beneficio di inventario, la normativa sul beneficio di inventario prevede che se l'inventario non viene redatto il beneficio d'inventario viene meno e l'erede rimane erede puro e semplice (cioè risponde di tutti i debiti del de cuius anche con il proprio patrimonio).
Il legislatore rende il sistema del beneficio di inventario più mite per il minore e per l'incapace, infatti, il legislatore prevede che il minore (e l'incapace) hanno la possibilità di adempiere a tutti gli oneri formali previsti per l'accettazione con beneficio di inventario (es redigere l'inventario) entro un anno dalla maggiore età, in questo modo non perdono i benefici derivanti dalla separazione patrimoniale offerta dal beneficio di inventario.
Di conseguenza, se il soggetto minore d'età non provvede – ex art. 489 cc – a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e ss. cc entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età , rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore e all'ex minore resta acquisita l'eredità e l'ex minore deve essere considerato erede puro e semplice.
Resta da chiedersi se il potere di conformarsi alle regole del beneficio di inventario concesso al minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età si applica solo in presenza di un'accettazione con beneficio (non seguita dalla redazione dell'inventario) oppure se tale diritto (di conformarsi all'accettazione con beneficio di inventario) si applica ad ogni tipo di accettazione, come quella tacita (domanda di divisione) o all'accettazione pura e semplice (senza richiesta di beneficio di inventario).
La questione è incentrata sull'interpretazione dell'art. 471 cc (i minori e gli incapaci possono accettare solo con beneficio di inventario), secondo una ricostruzione l'art. 471 cc pone un limite alla capacità giuridica del minore il quale non può accettare in modo diverso all'accettazione con beneficio, secondo una diversa ricostruzione l'art. 471 cc porrebbe solo dei limiti al potere di rappresentanza del minore, di conseguenza, durante lo stato di incapacità l'accettazione non conforme all'accettazione con beneficio di inventario non è opponibile al minore, ma eliminato l'incapacità e decorso un anno , l'accettazione non conforme è pienamente opponibile all'incapace se non si è adeguato all'accettazione con beneficio.
In modo più concreto:
- In primo luogo, allorché i genitori esercenti la potestà sul minore si costituiscono in un giudizio senza dubbio compiono un atto avente attitudine a essere considerato accettazione tacita di eredità .
- In secondo luogo, tale accettazione tacita dell'eredità compiuta dai genitori del minore, ancorchè in origine inidonea a produrre qualsivoglia effetto giuridico nei confronti del figlio minore, ha acquisito successivamente, alla scadenza dell'anno successivo al compimento della maggiore età, valore di accettazione pura e semplice, valida ed efficace (soprattutto per l'omessa conformazione da parte del chiamato ex minore alle disposizioni degli artt. 484 e ss. cc).
- In terzo luogo, l'accettazione tacita dell'eredità compiuta dai genitori del minore serve ad impedire la prescrizione dell'eredità ex art. 480 cc.
Cass. civ. sez. II del 15 settembre 2017 n. 21456