La legge dei sospetti del 1793 e il redditometro 2013: comparazioni giuridiche
Questo articolo è a cura dell’Avvocato Giuseppe Palma del Foro di Brindisi. Appassionato di storia e di diritto, ha sinora pubblicato numerose opere di saggistica a carattere storico – giuridico.
La legge dei sospetti del 1793 e il redditometro 2013: comparazioni giuridiche.
Il ripetersi nella storia delle medesime aberrazioni giuridico-processuali.
Profili di incostituzionalità del nuovo redditometro.
Già da diversi mesi gli italiani sono costantemente martellati da un sistema di Terrore fiscale che fa invidia alla più tremenda cultura del sospetto, la quale è stata inesorabilmente condannata dalla Storia come ceca, ottusa e fallimentare.
Nella mia duplice veste di avvocato e di studioso della Storia della Rivoluzione francese, ho svolto un lavoro di comparazione giuridica tra la Legge dei Sospetti di giacobina memoria e il nuovo Redditometro che entrerà in vigore nel nostro Paese tra poco più di un mese. A parte gli aspetti intrinseci in esso contenuti di quella che è la più errata cultura del sospetto, il nuovo sistema di accertamento fiscale che si affaccia nel panorama giuridico italiano ha in sé parecchi aspetti comuni a quella che fu la legge che diede avvio al Terrore giacobino durante la Rivoluzione francese.
Leggendo la Legge dei Sospetti approvata dalla Convenzione Nazionale il 17 settembre 1793, si comprende come – nonostante siano trascorsi appena due secoli da allora – la politica continui imperterrita a produrre le medesime aberranti norme giuridiche del passato, come se questi duecento anni non fossero mai trascorsi.
E’ assolutamente condivisibile, e ci mancherebbe altro, che lo Stato intraprenda una seria lotta contro l’evasione fiscale, ma è del tutto inaccettabile che questa venga compiuta trasformando uno Stato di Diritto in uno Stato di Polizia Tributaria! Se sotto la lente di ingrandimento debbono finire sempre gli stessi – vale a dire i poveri artigiani, commercianti, professionisti e piccole imprese che evadono qualche centinaia di euro per dar da mangiare alla propria famiglia -, allora consentitemi di esprimere tutto il mio personale disappunto! Se bisogna rinunciare ad iscriversi a circoli culturali o addirittura in palestra perché altrimenti si corre il rischio di finire sotto la mannaia dell’accertamento fiscale, allora vuol dire che siamo governati da persone che non hanno alcun contatto con la realtà!
Questa tanto sponsorizzata fedeltà fiscale somiglia, mi si consenta il paragone, alla pretesa fedeltà nei confronti del Comitato di Salute Pubblica reclamata – pena la traduzione dinanzi al Tribunale rivoluzionario – da Robespierre e Saint-Just! Oggi non si viene più condotti davanti al Tribunale rivoluzionario ma si finisce dinanzi all’Agenzia delle Entrate e – successivamente – tra le “fauci giacobine” di Equitalia, quindi pur mutando nomi, forme e strumenti, la ratio di alcuni provvedimenti legislativi è sempre la stessa!
Altra aberrazione giuridica, sempre a proposito di similitudini tra Legge dei Sospetti e Redditometro, si ha nell’ambito del principio dell’onere della prova. Così come la Legge dei Sospetti prevedeva l’inversione di tale onere a carico dell’imputato, anche il nuovo Redditometro prevede che la prova di “fedeltà fiscale” non venga fornita dall’organo accertatore – come previsto dalla nostra Costituzione -, ma dal contribuente inerme. Ed ecco come – benché trascorrano i secoli – la Storia si ripete sempre, seppur con forme e mezzi modificatisi nel tempo.
Ma entriamo nello specifico: La Legge dei Sospetti, che aprì il cosiddetto periodo del Terrore giacobino, è uno dei provvedimenti legislativi più discussi dell’intera esperienza rivoluzionaria francese. Ribaltando alcuni princìpi fondamentali sanciti nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, questa legge sospendeva la garanzia in favore dell’imputato in ordine al sacrosanto principio della presunzione di non colpevolezza. Con l’entrata in vigore di siffatto provvedimento, fu possibile trarre in arresto migliaia di persone solo sulla base di generici sospetti, senza che vi fossero riscontri oggettivi di presunta colpevolezza, e quando i poveri sventurati venivano condotti dinanzi al Tribunale rivoluzionario dovevano – essi stessi – dimostrare la propria innocenza.
Svolgendo una comparazione di carattere giuridico e processuale con i giorni nostri, non si può far finta di niente – ad esempio – sull’attivazione del numero verde della Guardia di Finanza (117) per segnalare “presunti evasori” o per quel che riguarda la procedura “di difesa” prevista dal nuovo Redditometro 2013. Nel primo caso si ha una vera e propria legittimazione della più infima cultura del sospetto che consente, come avveniva in passato, di essere denunciati dal vicino di casa al quale siamo antipatici; nel secondo caso, quindi nel procedimento difensivo contro un accertamento fiscale posto in essere con il sistema previsto dal nuovo Redditometro, non è più l’organo accertatore a dover provare i fatti o gli elementi di colpevolezza contestati al contribuente presunto evasore, ma sarà quest’ultimo a dover dimostrare e giustificare – per tabulas – le proprie “spesucole” quotidiane, esattamente come previsto dalla Legge dei Sospetti del 1793 secondo la quale non era più la Pubblica Accusa a dover provare la colpevolezza dell’imputato, bensì era quest’ultimo a dover dimostrare con prova certa la propria innocenza.
Tale situazione produce una realtà paradossale: se Tizio nel 2009 ha ricevuto quindicimila euro in contanti da una vecchia zia per far fronte alle spese di matrimonio, a seguito di un accertamento fiscale basato sui criteri fondativi del nuovo Redditometro, Tizio è senz’altro un evasore da punire! Ma il Redditometro non è un provvedimento isolato: pensi il lettore, ad esempio, a quello che accade nell’ambito della procedura disciplinare prevista in sede di giustizia sportiva dove non è la Procura Federale a dover dimostrare l’illecito eventualmente commesso dal tesserato, ma è quest’ultimo a dover provare – senza neppure la possibilità di servirsi dei più elementari mezzi processuali di difesa – la propria innocenza.
E’ forse democrazia questa? E’ forse questa la tanto sospirata libertà? Se il lettore sapesse quanti milioni di ragazzi sono morti perché la nostra Costituzione prevedesse l’onere della prova a carico dell’ organo accusatore (o accertatore come viene definito nel sistema fiscale), impallidirebbe dalla Paura. Se per scrivere l’art. 27 della Costituzione milioni di giovani hanno accettato di farsi ammazzare con il sogno di donare ai propri figli un mondo più giusto, il nuovo millennio sta vergognosamente tradendo i più elementari principi di civiltà giuridica e giudiziaria.
Nell’ordinamento costituzionale italiano l’onere della prova spetta – sempre e in ogni caso – all’organo che predispone l’accusa, quindi nel caso di accertamento fiscale all’organo accertatore che contesta al cittadino una presunta violazione delle norme fiscali. Per rendere effettivo il principio dell’onere della prova a carico dell’organo accusatore (qualunque esso sia), non a caso la nostra Costituzione (giustamente definita la più bella del mondo) garantisce al cittadino il riconoscimento sia del principio della presunzione di innocenza (art. 27 Cost.), sia quello del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.), arrivando addirittura a definire quest’ultimo come inviolabile.
Con l’inversione dell’onere della prova a carico del cittadino contribuente, il nuovo Redditometro ha dunque assunto le vesti di una neofita Legge dei sospetti, pertanto – considerato tutto quanto sopra premesso – ritengo poter affermare che il nuovo Redditometro presenti gravissimi profili di incostituzionalità per evidenti contrasti con gli artt. 24 e 27 della Costituzione; ma l’aspetto più sconcertante è un altro: se la Storia ha lo scopo principale di evitare alle generazioni future di ripetere gli errori del passato, per quale motivo l’umanità finisce quasi sempre per commettere le medesime asinerie? Ai posteri l’ardua sentenza!
Avv. Giuseppe Palma