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L’equiparazione dei figli naturali, legittimi e adottivi: Legge 10.12.2012 n. 219

Non c’è più distinzione tra figli naturali e figli legittimi, in altri termini non è più possibile distinguere i figli in base allo status giuridico dei genitori (siano questi sposati o meno). L’innovazione è talmente ampia (rispetto l’ìmpostazione del codice civile del 1942) che il legislatore ha dovuto, da un lato, prevedere una norma generica che impone di sostituire alle parole figli naturali e figli legittimi la locuzione “figli”, dall’altro, ha dovuto rinviare ad una futura modifica l’adeguamento di altre parti del codice (es. successioni mortis causa). Il legislatore non si è dimenticato dei figli adottivi, ma ha dovuto rinviare la modifica delle norme sui figli adottivi ad un’ulteriore legge.
A cura di Paolo Giuliano
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Asilo Vidari

Per comprendere la portata della riforma, forse, è opportuno iniziare da alcuni degli ultimi articoli della Legge del 10 dicembre 2012 n. 219 e, precisamente, dal nuovo art. 325 c.c. secondo il quale tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 7 legge 10.12.2012 n. 219) e dall'art.  11 della medesima legge del 2012 n. 219 il quale "ordina" che nel codice civile la parola "figli" sostituisce le parole "figli naturali" o "figli legittimi" in qualsiasi punto del codice civile si trovano tali locuzioni.

Queste innovazioni fanno comprendere che il codice civile del 1942 (figlio di una diversa sensibilità)  prevedeva una netta distinzione tra filgi naturali intendendosi per tali i figli nati fuori dal matrimonio, (rientrano nella nozione di figli nati fuori dal matrominio  sia i figli nati da due genitori non sposati sia i figli nati da genitori già sposati ma con altri soggetti) e figli legittimi (intendendosi con tale espressione i figli nati da genitori sposati). Il codice del 1942 rispecchiava la sensibilità dell'epoca in cui è stato redatto e nella quale la famiglia era intesa solo come famiglia basata sul matrimonio, (oppure, meglio, esisteva una rigida assimilazione tra famiglia e matrimonio) mentre non era concepibile – in quell'epoca – una famiglia c.d. naturale (cioè non basata sul matrimonio, ma sul semplice legame di quello che oggi si definisce "stabile convivenza"). Del resto ricordiamo, come dato storico, che lo scioglimento del matrimonio è stato previsto dalla Legge del 1 dicembre 1970, n. 898 poi integrata dalla Legge  del 1 agosto 1978 n. 436.

Il legislatore con l'eliminazione di qualsiasi distinzione di status tra figli legittimi e figli naturali (e con la sostituzione della locuzione figli a figli naturali e legittimi) ha inteso eliminare ogni differenza tra figli basata solo sul diverso status dei genitori (sposati o meno). In poche parole non è possibile distinguere i figli in base alla posizione dei genitori.

Rende ancora più chiara la portata di tale innovazione (ed è diretta conseguenza delle modifiche sopra indicate) un'altra variazione apportata dalla legge n. 219/2012, in particolare ci si riferisce al nuovo art. 74 c.c. (art. 1 legge 219/2012) secondo il quale la parentela è il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite (nonno, genitore) sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matriomonio sia se avvenuta al di fuori di esso, sia se il figlio è adottivo. Quanto detto in materia di "parentela" conferma che il legislatore ha escluso qualsiasi differenza tra figli basata esclusivamente sullo status giuridico dei genitori (sposati o meno). Ma, forse, il nuovo art. 74 c.c. ha una portata più ampia, poichè, di fatto, riconosce in questo ordinamento la c.d. famiglia naturale (cioè la famiglia non basata sul matrimonio), questo perchè la riforma ad una prima lettura sembra propio presupporre la famiglia naturale, infatti, alcune innovazioni possono spiegarsi anche su un riconoscimento (implicito) di tale forma di legame.

L'intendo del legislatore, ovviamente, non si ferma solo alla distinzione tra figli legittimi e naturali, ma coinvolge anche i figli adottivi, infatti, è prevista (art. 2) una delega al governo per emettere ulteriori provvedimenti che eliminano ogni distinzione tra fili (naturali e legittimi) e figli adottivi. In realtà trattandosi di una sostanziale riscrittura di tutta la sezione del codice civile relativa ai figli (e l'adeguamento di molte altre parti del codice) è stata pervista la delega (art. 2) al governo per la modifica di ogni articolo ivi inerente e delle disposizioni connesse (come le successioni mortis causa e le competenze dei vari tribunali).

Con la medesima legge il legislatore ha provveduto anche a regolare la competenza tra tribunale ordinario e Tribunale dei minorenni, riscrivendo l'art. 38 disp. att. c.c., e a riconoscere al giudice  il potere di prevedere garanzie patrimoniali (compreso il sequestro) a tutela del diritto degli alimenti o al mantenimento della prole, inoltre, il giudice puo' ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute  direttamente  agli  aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo  8,  secondo  comma  e seguenti, della legge 1º  dicembre  1970,  n.  898.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219  

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.

in G.U.  n. 293 del 17 dicembre 2012 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione  

1. L'articolo 74 del codice  civile  e'  sostituito  dal  seguente: «Art. 74 (Parentela). – La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui  la  filiazione e' avvenuta all'interno del  matrimonio,  sia  nel  caso  in  cui  e' avvenuta al di fuori di esso, sia  nel  caso  in  cui  il  figlio  e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di  adozione  di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».

2. All'articolo 250 del codice civile sono  apportate  le  seguenti modificazioni:  a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il  figlio  nato fuori del matrimonio puo'  essere  riconosciuto,  nei  modi  previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se  gia'  uniti  in matrimonio  con  altra  persona  all'epoca   del   concepimento.   Il riconoscimento   puo'   avvenire    tanto    congiuntamente    quanto separatamente»;   b) al secondo comma, le parole: «sedici anni»  sono  sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;  c) al terzo comma, le parole:  «sedici  anni»  sono  sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»;  d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non puo' essere  rifiutato  se  risponde  all'interesse  del  figlio.  Il genitore  che  vuole  riconoscere  il  figlio,  qualora  il  consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro  genitore.  Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene  proposta  opposizione,  il  giudice,  assunta  ogni  opportuna informazione,  dispone  l'audizione  del  figlio  minore  che   abbia compiuto i dodici anni, o anche di  eta'  inferiore,  ove  capace  di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e  urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione  non  sia palesemente fondata. Con la sentenza che  tiene  luogo  del  consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti  opportuni  in  relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai  sensi  dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»;  e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».

3. L'articolo 251 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). –  Il  figlio  nato  da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in  linea  retta all'infinito o in linea collaterale  nel  secondo  grado,  ovvero  un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto  previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio  e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.   Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato  dal tribunale per i minorenni».

4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».

5. L'articolo 276 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente: «Art. 276 (Legittimazione passiva). – La domanda per la dichiarazione di paternita' o di  maternita'  naturale  deve  essere  proposta  nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda  deve  essere  proposta  nei confronti di un curatore nominato dal giudice  davanti  al  quale  il giudizio deve essere promosso.   Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse».

6. La rubrica del titolo IX del libro primo del  codice  civile  e' sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».  

7. L'articolo 315 del codice civile  e'  sostituito  dal  seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i  figli  hanno lo stesso stato giuridico».

8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo,  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  315-bis (Diritti e doveri del figlio). –  Il  figlio  ha  diritto  di  essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.   Il figlio ha  diritto  di  crescere  in  famiglia  e  di  mantenere rapporti significativi con i parenti.   Il figlio minore che abbia compiuto gli anni  dodici,  e  anche  di eta' inferiore ove capace di  discernimento,  ha  diritto  di  essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.   Il figlio  deve  rispettare  i  genitori  e  deve  contribuire,  in relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al  proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa».

9. Nel  titolo  XIII  del  libro  primo  del  codice  civile,  dopo l'articolo 448 e' aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potesta' sui figli). – Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi  non  sono tenuti all'adempimento  dell'obbligo  di  prestare  gli  alimenti  al genitore nei confronti del quale e' stata  pronunciata  la  decadenza dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di  indegnita' di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».

10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del  libro primo del codice civile.

11. Nel codice  civile,  le  parole:  «figli  legittimi»  e  «figli naturali»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite   dalla   seguente: «figli».

Art. 2

Delega al Governo per la  revisione  delle  disposizioni  vigenti  in  materia di filiazione  

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi di modifica delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di filiazione e  di  dichiarazione  dello  stato  di  adottabilita'  per eliminare ogni discriminazione  tra  i  figli,  anche  adottivi,  nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione,  osservando,  oltre  ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice  civile,  come rispettivamente  sostituito  e  introdotto  dall'articolo   1   della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:

a)  sostituzione,  in  tutta  la  legislazione   vigente,   dei riferimenti  ai  «figli  legittimi»  e  ai   «figli   naturali»   con riferimenti ai  «figli»,  salvo  l'utilizzo  delle  denominazioni  di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati  fuori  del  matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;

b) modificazione del titolo VII  del  libro  primo  del  codice civile, in particolare:  1) sostituendo la rubrica del titolo  VII  con  la  seguente: «Dello stato di figlio»;   2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente:  «Della presunzione di paternita'»;  3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della  sezione  I del capo I;   4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in  un nuovo capo  II,  avente  la  seguente  rubrica:  «Delle  prove  della filiazione»;   5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo  capo  III,  avente  la  seguente  rubrica:   «Dell'azione   di disconoscimento e delle azioni di contestazione e  di  reclamo  dello stato di figlio»;  6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1  della  sezione  I del capo II in un nuovo capo IV, avente  la  seguente  rubrica:  «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»;   7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2  della  sezione  I del capo II in un nuovo capo V, avente la  seguente  rubrica:  «Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»;  8) abrogando  le  disposizioni  che  fanno  riferimento  alla legittimazione;

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova  della  filiazione  prevedendo  che  la  filiazione  fuori  del matrimonio  puo'  essere  giudizialmente  accertata  con  ogni  mezzo idoneo;

d)  estensione  della  presunzione  di  paternita'  del  marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il  matrimonio  e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri  1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei  figli nati fuori del matrimonio con la previsione che:   1)  la  disciplina  attinente  all'inserimento   del   figlio riconosciuto  nella  famiglia  dell'uno  o  dell'altro  genitore  sia adeguata  al  principio  dell'unificazione  dello  stato  di  figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita' di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione;     2) il principio dell'inammissibilita' del  riconoscimento  di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le  ipotesi in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto  con  lo  stato  di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;

f) modificazione degli articoli  244,  264  e  273  del  codice civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal  sedicesimo al quattordicesimo anno di eta';

g)  modificazione  della   disciplina   dell'impugnazione   del riconoscimento   con    la    limitazione    dell'imprescrittibilita' dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine  di decadenza  per  l'esercizio  dell'azione   da   parte   degli   altri legittimati;

h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel  matrimonio  e dei figli  nati  fuori  del  matrimonio,  delineando  la  nozione  di responsabilita'  genitoriale  quale  aspetto   dell'esercizio   della potesta' genitoriale;

i)  disciplina  delle  modalita'  di  esercizio   del   diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita' di discernimento, precisando  che,  ove   l'ascolto   sia   previsto   nell'ambito   di procedimenti giurisdizionali, ad  esso  provvede  il  presidente  del tribunale o il giudice delegato;

l) adeguamento  della  disciplina  delle  successioni  e  delle donazioni al principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina  che  assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche  per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto  nelle  more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione  delle  azioni  di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;

m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli  33, 34, 35  e  39  della  legge  31  maggio  1995,  n.  218,  concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di  diritto  internazionale privato, della legge applicabile,  anche  con  la  determinazione  di eventuali  norme  di  applicazione  necessaria  in   attuazione   del principio dell'unificazione dello stato di figlio;

n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali in un tempo ragionevole  da  parte  dei  genitori,  fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o  del  genitore esercente la potesta' genitoriale  non  possono  essere  di  ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

o) previsione  della  segnalazione  ai  comuni,  da  parte  dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di  indigenza  di  nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al  minore  di  essere  educato nell'ambito della propria famiglia, nonche' previsione  di  controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni  segnalate agli enti locali;

p) previsione  della  legittimazione  degli  ascendenti  a  far valere il diritto di mantenere rapporti significativi  con  i  nipoti minori.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresi', a effettuare,  apportando  le  occorrenti  modificazioni  e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le  norme  da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice  civile  e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo  1942,  n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al  citato  comma  1 del presente articolo.

3. Il decreto o i decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di  Stato  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le  politiche  per la famiglia.  Sugli  schemi  approvati  dal  Consiglio  dei  Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di  cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la  scadenza del termine previsto dal  comma  1  o  successivamente,  quest'ultimo termine e' prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo  puo'  adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

 Art. 3

Modifica dell'articolo 38 delle  disposizioni  per  l'attuazione  del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti  dei  figli  agli alimenti e al mantenimento  

1. L'articolo 38 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo 1942, n. 318, e'  sostituito  dal  seguente:  «Art.  38.  –  Sono  di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti  contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371,  ultimo  comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo  333  resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni  nell'ipotesi  in cui sia in corso, tra le stesse  parti,  giudizio  di  separazione  o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;  in tale ipotesi per tutta la durata del processo  la  competenza,  anche per i provvedimenti contemplati  dalle  disposizioni  richiamate  nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.   Sono emessi dal tribunale ordinario  i  provvedimenti  relativi  ai minori per i quali non e' espressamente stabilita  la  competenza  di una diversa autorita' giudiziaria. Nei  procedimenti  in  materia  di affidamento e di mantenimento dei  minori  si  applicano,  in  quanto compatibili, gli articoli 737 e  seguenti  del  codice  di  procedura civile.   Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio,  sentito  il pubblico ministero, e  i  provvedimenti  emessi  sono  immediatamente esecutivi, salvo che il  giudice  disponga  diversamente.  Quando  il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo  si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».

2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della  prole,  puo'  imporre  al  genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate  o  soddisfatte  le  ragioni  del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al  periodo precedente,  il  giudice  puo'  disporre  il   sequestro   dei   beni dell'obbligato  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8,  settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute  direttamente  agli  aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo  8,  secondo  comma  e seguenti, della legge 1º  dicembre  1970,  n.  898.  I  provvedimenti definitivi  costituiscono  titolo   per   l'iscrizione   dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.

Art. 4

Disposizioni transitorie  

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si  applicano  ai  giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori  non  coniugati  pendenti  davanti  al  tribunale  per  i minorenni alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  si applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del codice di procedura  civile  e  il  comma  2  dell'articolo  3  della presente legge.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si  applicano  ai  giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori  non  coniugati  pendenti  davanti  al  tribunale  per  i minorenni alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge  si applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del codice di procedura  civile  e  il  comma  2  dell'articolo  3  della presente legge.
Art. 5

Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile  

1. Con regolamento emanato, su proposta  delle  amministrazioni  di cui al comma  3  dell'articolo  2  della  presente  legge,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e successive modificazioni, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto  o  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  citato articolo 2 della presente  legge,  sono  apportate  le  necessarie  e conseguenti  modifiche  alla  disciplina  dettata   in   materia   di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Nome). – 1. Il nome imposto al bambino  deve  corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un solo nome  o  da  piu'  nomi, anche separati, non superiori a tre.   2. Nel caso siano imposti due o  piu'  nomi  separati  da  virgola, negli estratti e  nei  certificati  rilasciati  dall'ufficiale  dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato  solo il primo dei nomi».

Art. 6  

Clausola di invarianza finanziaria  

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  alla  presente  legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza pubblica.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.     Data a Roma, addi' 10 dicembre 2012

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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