Come scoprire quanto vale il vostro buono fruttifero postale
Come può un risparmiatore titolare di un buono fruttifero postale ordinario verificare l'esatto ammontare della quota di interessi maturati al momento della riscossione del titolo? In prima battuta, il risparmiatore può effettuare un calcolo approssimativo utilizzando le tabelle riportate direttamente nel contratto di acquisto del buono postale, in seconda battuta potrà verificare l'esattezza dei calcoli visitando la sezione "Buoni fruttiferi postali" sul sito di Poste Italiane. In certe situazioni può accadere che i conteggi non corrispondano perché gli interessi riportati sul retro del titolo acquistato non vengano correttamente applicati al capitale esistente al momento della sottoscrizione, ma abbiano subito una sostanziale modifica a seguito "dell'emanazione di un Decreto Ministeriale, così come consentito dal codice postale Dpr 156/1973, come modificato dalla legge 588/1974".
Nel caso in cui si verifichi questa situazione anomala, spiega l'avvocato Fiorillo sul portale Studio Cataldi, il risparmiatore dovrà controllare una serie di condizioni per capire l'ammontare effettivo del rimborso spettante. Sarà quindi necessario accertare, guardando la data di emissione del titolo, se esso è stato emesso in data antecedente all'emanazione del decreto. Nel caso in cui il buono sia stato emesso prima, la giurisprudenza presume sia conosciuta dal detentore del titolo l'intervenuta modica. Nel caso in cui, invece, la modifica sia intervenuta solo successivamente all'emissione del buono, bisogna fare una distinzione: se sul retro del titolo è riportata solo la classica tabella descrittiva degli scaglioni di interessi oppure se sia stato apposto un timbro riportante i nuovi tassi di interesse.
Per comprendere meglio la questione, l'avvocato Fiorillo fa una esempio:
Buono categoria Q sottoscritto in data successiva al 1 luglio 1986 (data a cui fa riferimento il DM entrato in vigore il 16/06/1986 per l'applicazione dei nuovi tassi di interesse). In questo caso è chiaro che si applichino allo strumento di risparmio sottoscritto i nuovi interessi secondo quanto stabilito dal decreto entrato in vigore. Nel caso di specie si è passati da un tasso di interesse massimo del 16% applicato ai buoni ante 1° luglio 86′ ad un tasso di interesse massimo del 12% applicato ai buoni sottoscritti dopo tale data. Ciò in quanto come già sopra accennato il codice postale ammette la modifica periodica dei tassi di interesse e questa può anche estendersi retroattivamente ai buoni sottoscritti prima dell'entrata in vigore dei vari decreti ministeriali.
Nonostante la prassi, dunque, preveda l'accettazione dell'entrata in vigore retroattiva del regolamento, con una sentenza la Cassazione – e recentemente il Tribunale di Livorno con sentenza del 26/05/2015 e il Tribunale di Cassino con sentenza del 9/09/2016) – ha chiarito ulteriormente alcuni punti della questione: secondo i supremi giudici, "il risparmiatore, ai fini di una consapevole scelta di risparmio, all'atto della sottoscrizione deve (rectius doveva) essere informato delle modifiche apportate ai precedenti tassi di interesse dal successivo decreto ministeriale mediante l'apposizione di un timbro sul retro del titolo recante appunto le nuove percentuali". In pratica, dunque, il risparmiatore che detenga un titolo emesso dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale che non riporti correttamente le modifiche apportate, ha diritto al rimborso calcolato applicando i tassi di interesse originari, quindi quelli riportati direttamente dietro il titolo. Per ottenere il dovuto rimborso, il risparmiatore ha tempo 10 anni dalla scadenza del Buono fruttifero postale.